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domenica 24 agosto 2025

ECM: Domande di riconoscimento varie

Qui di seguito potete trovare tutte le schede da compilare per la richiesta di riconoscimento dei crediti ottenuti per pubblicazioni, sperimentazioni cliniche, tutoraggio, formazione individuale all'estero e autoformazione; e i modelli da compilare in caso di esenzione/esonero dall'ECM.

Domanda di riconoscimento dei crediti per pubblicazioni

https://ape.agenas.it/documenti/normativa/professionista_sanitario/Allegato_IV._Domanda_crediti_per_pubblicazioni.pdf

Domanda di riconoscimento dei crediti per sperimentazioni cliniche

https://ape.agenas.it/documenti/normativa/professionista_sanitario/Allegato_V._Domanda_sperimentazioni_cliniche.pdf

Domanda di riconoscimento dei crediti per tutoraggio

https://ape.agenas.it/documenti/normativa/professionista_sanitario/Allegato_VI._Domanda_tutoraggio.pdf

Domanda di riconoscimento dei crediti per formazione individuale all’estero

https://ape.agenas.it/documenti/normativa/professionista_sanitario/Allegato_VII._Domanda_formazione_all_estero.pdf

Domanda di riconoscimento dei crediti per autoformazione

https://ape.agenas.it/documenti/normativa/professionista_sanitario/Allegato_VIII._Dichiarazione_di_autoformazione.pdf

Modello per il riconoscimento di esonero

https://ape.agenas.it/documenti/normativa/professionista_sanitario/Allegato_IX._Domanda_di_esonero.pdf

Modello per il riconoscimento di esenzione

https://ape.agenas.it/documenti/normativa/professionista_sanitario/Allegato_X._Domanda_di_esenzione.pdf

Modello per il riconoscimento di esonero/esenzione per casi non previsti dal Manuale

https://ape.agenas.it/documenti/normativa/professionista_sanitario/Allegato_XI._Domanda_di_esonero-esenzione_non_previsti.pdf




Manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario

Sul sito Age.na.s. (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali), nella sezione riguardante l'E.C.M., è presente il manuale aggiornato che contiene la disciplina E.C.M. stabilita dalla Commissione Nazionale per la formazione continua specificatamente rivolta al Professionista Sanitario.

E' possibile scaricarlo al seguente link... 

https://ape.agenas.it/documenti/normativa/professionista_sanitario/Manuale_sulla_formazione_continua_professionista_sanitario.pdf 



domenica 8 dicembre 2024

Questione: Corsi a distanza gratuiti non svolti entro la data di scadenza!

Visto che i nostri Blog riguardano corsi di formazione a distanza con iscrizione gratuita, Vi segnaliamo che recentemente ci è capitato di leggere questa frase nel programma di un convegno:

"Il convegno è gratuito, ma verrà richiesta una carta di credito a garanzia della prenotazione. In caso di mancata partecipazione, senza preavviso nelle 24 ore precedenti il convegno, verranno addebitati 50 euro sulla carta di credito".

Secondo Voi potrebbe essere un deterrente per persone che si iscrivono a corsi ECM FAD gratuiti senza terminarli entro la data di scadenza, magari togliendo posti a chi sarebbe effettivamente interessato a parteciparvi?

Cosa ne pensate?

giovedì 7 dicembre 2023

Triennio formativo ECM 2023-2025: tutto quello che c’è da sapere

Per il triennio formativo ECM 2023-2025 è confermato l’obbligo formativo pari a 150 crediti (salvo esoneri, esenzioni e altre riduzioni) da conseguire dal 1° gennaio 2023 ed entro il 31/12/2025.

Triennio formativo ECM 2020-2022

Per il triennio 2020-2022 il DL 198/2022 come modificato dalla Legge di conversione 14/2023, all’art. 4 comma 5 prevede la proroga al 31 dicembre 2023 per il conseguimento dei crediti  ECM a valere per tale triennio.

Crediti ECM in Radioprotezione

L’art. 162 del Decreto Legislativo n. 101 del 31 luglio 2020 (co. 4) ha stabilito che i crediti  specifici  in  materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento  dei crediti complessivi previsti nel  triennio  per  gli  specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare.

Crediti ECM e Assicurazione

La legge 29 dicembre 2021, n. 233, concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, pubblicata sulla GU n.310 del 31-12-2021 – Suppl. Ordinario n. 48, prevede norme di rilevanza per le professioni sanitarie, Tra queste si segnala in particolare l’articolo 38-bis (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina) secondo il quale, a partire dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative previste all’articolo 10 della L. n. 24/2017 (cd. legge Gelli) è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70% dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile.

Informazioni pratiche e Domande frequenti

Ecco alcune indicazioni pratiche per tenere sotto controllo la propria posizione ECM:

  • Se non lo si è già fatto, è necessario che il professionista si registri sul sito www.cogeaps.it che gestisce l’anagrafica dei crediti ECM dei sanitari italiani.
  • Nella fase di registrazione è necessario selezionare che la propria Federazione di appartenenza è la FNOPI (Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche).
  • Una volta effettuata la registrazione, è necessario completare i dati della propria anagrafica indicando anche l’attività professionale esercitata. Ciò serve a COGEAPS per calcolare l’esatto debito formativo cui il professionista è tenuto.
  • Il professionista troverà l’elenco degli eventi ECM a cui ha partecipato ed i crediti che ha accumulato. E’ importante ricordare che chi organizza gli eventi ha 90 giorni di tempo per mandare i dati al COGEAPS. Questo significa che è normale una latenza di almeno tre mesi nell’aggiornamento dei dati. Addirittura i corsi ECM online (FAD) hanno un ritardo nella registrazione ancora maggiore perché l’organizzatore manda i dati al COGEAPS solo alla chiusura dell’evento online.
  • In conseguenza di quanto sopra, se ad esempio il professionista frequenta dei corsi ECM nel mese di dicembre 2022 li vedrà comparire nella propria scheda COGEAPS non prima del mese di aprile 2023.
  • E’ comunque consigliato a tutti i professionisti di conservare gli attestati al termine di ogni evento formativo frequentato. Perché se per qualche disguido il COGEAPS non riceve i dati da parte dell’organizzatore dell’evento, il professionista potrà comunque chiederne la registrazione esibendo l’attestato posseduto.
  • Per qualunque informazione sulla propria posizione ECM risultante dall’anagrafica, il professionista può rivolgersi al front-office del COGEAPS, contattabile telefonicamente o via email ai recapiti indicati sul sito.
  • Per ricercare eventi formativi ECM ai quali partecipare, è disponibile la banca-dati AGENAS: http://ape.agenas.it/Tools/Eventi.aspx nella quale sono indicati tutti i corsi ed eventi formativi accreditati ECM in tutta Italia.

Esoneri ed esenzioni

Esistono condizioni in cui il professionista sanitario può essere esentato o esonerato dall’acquisizione dei crediti formativi e quindi il numero dei suoi crediti da acquisire nel triennio cala. Gli Esoneri e le Esenzioni sono diritti di cui il Professionista può usufruire, ma non sono degli obblighi. Entrambi (seppur in maniera differente) sono sospensioni temporanee dall’obbligo ECM. L’ESONERO dall’obbligo ECM è principalmente relativo all’attività di formazione universitaria che il professionista svolge contestualmente all’esercizio della professione; pertanto, il professionista è esonerato dall’obbligo formativo ECM per un determinato periodo, ma non gli è preclusa l’attività professionale contemporanea.

Esoneri

E’ esonerato dall’obbligo dell’ECM il personale sanitario che:

  1. frequenta, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione universitario, dottorato di ricerca, master universitario, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST 3/11/99 n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del gennaio 2000; Decreto 22 ottobre 2004, n.270 e successive modifiche ed integrazioni. L’esonero riguarda l’intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese.
  2. domiciliato o che esercita la propria attività professionale, presso le zone colpite da catastrofi naturali in virtù dell’Accordo Stato – Regioni del 19 Aprile 2012 e della decisione della Commissione nazionale per la formazione continua del 20 giugno 20123 e limitatamente al periodo definito con determina della stessa Commissione.
  3. frequenta corsi di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92, è esonerato dall’obbligo formativo ECM nella stessa misura prevista al capoverso precedente.

In particolare quindi i casi di esonero:

  1.  Laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni, corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU; Corso di formazione specifica in medicina generale;
  2. Corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi;
  3. Corso di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e successiva rivalidazione degli stessi;
  4. Corsi per il rilascio dell’attestato di micologo;
  5. Corsi relativi all’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia, dell’omeopatia previsti dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013;
  6. Corso universitario, nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, di almeno un anno solare che attribuisce almeno 60 CFU;
  7. Corsi universitari (accreditati dal MIUR) attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all’estero, non presenti nel succitato elenco

Esenzioni

LE ESENZIONI invece precludono lo svolgimento dell’attività sanitaria e danno diritto ad una riduzione dell’obbligo formativo. I periodi di esenzione e di esonero sono cumulabili ma non sovrapponibili nell’ambito del triennio, ad eccezione degli esoneri definiti dalla commissione nazionale per le catastrofi naturali. Gli Esoneri e le Esenzioni, come già detto, sono un diritto e non vengono assegnati d’ufficio, ma vengono assegnati su richiesta del professionista interessato. Non è possibile attribuire esoneri ed esenzioni per periodi precedenti al 2014 in quanto non hanno rilevanza certificativa.

Sono esentati dall’obbligo formativo ECM, nella misura di 4 crediti per ogni mese nel quale il periodo di sospensione dell’attività professionale sia superiore a 15 giorni, i professionisti sanitari che sospendono l’esercizio della propria attività professionale a seguito di:

  • congedo maternità obbligatoria: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e
    integrazioni
  • congedo parentale: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
  • adozione e affidamento preadottivo: D.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
  • adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
  • congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
  • aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle
    categorie di appartenenza
  • permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
  • assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
  • richiamo alle armi o servizio volontariato alla C.R.I.: Art.14 R.D. Legge 10/8/1928, n.2034 e artt.36 e 245 del R.D. n.484/1936 e successive modifiche e integrazioni
  • aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e direttore generale: Art.3 bis, comma 11 D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni
  • aspettativa per cariche pubbliche elettive: D.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni
  • aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza.

Con nota recentemente inviata alle Federazioni delle Professioni sanitarie ha comunicato la disponibilità degli elenchi con l’indicazione dello stato dei professionisti certificabili e non certificabili

Formazione Ecm a distanza (FAD)

Quanti crediti ECM FAD si possono fare in un anno o nel corso del triennio? La Commissione ECM ha stabilito che per la formazione a distanza (FAD) non esistono limiti: è dunque possibile raggiungere il 100% dei propri crediti annuali e triennali attraverso dei corsi ECM FAD. Tantissimi sono proposti in modo gratuito e li trovate sui nostri blog:

 - Corsi ECM FAD gratuiti rivolti a tutte le professioni sanitarie

 - Corsi ECM FAD gratuiti per Infermieri

 - Corsi ECM FAD gratuiti per Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico

 - Corsi ECM FAD gratuiti per Assistenti Sanitari

 - Corsi ECM FAD gratuiti per Educatori Professionali

 - Corsi ECM FAD gratuiti per Fisioterapisti

 - Corsi ECM FAD gratuiti per Logopedisti

 - Corsi ECM FAD gratuiti per Ostetrici

 - Corsi ECM FAD gratuiti per Tecnico Sanitario di Radiologia Medica

Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha approvato un “Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario” che racchiude e spiega i diritti e gli obblighi dei professionisti in relazione alla tematica ECM.
Il Manuale viene rivisto e aggiornato con cadenza annuale.
Per consultarlo: ape.agenas.it



domenica 26 febbraio 2023

Spostamento crediti ECM 2023 nel triennio 2020-2022

Spostamento crediti ECM: sul portale Co.Ge.A.P.S. 𝗲̀ 𝗴𝗶𝗮̀ 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗹𝗮 𝗳𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̀. Come stabilito dal Decreto Milleproroghe "il termine per l’assolvimento dell’obbligo formativo #ECM per il triennio 2020-2022 è prorogato al 31 dicembre 2023".


È quindi possibile 𝘂𝘁𝗶𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝗿𝗲 𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝗶 𝗮𝗰𝗾𝘂𝗶𝘀𝗶𝘁𝗶 𝗻𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗻𝗻𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟯 per sanare eventuali mancanze del 𝘁𝗿𝗶𝗲𝗻𝗻𝗶𝗼 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟬-𝟮𝟬𝟮𝟮.

I crediti che verranno trasferiti per competenza dal 2023 al triennio 2020-2022, non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo del triennio 2023-2025.

I crediti indicati quali recupero dell’obbligo formativo potranno essere spostati di competenza per 𝗹’𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗼 𝘃𝗮𝗹𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗰𝗶𝗽𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 e, agli stessi, verranno applicate le norme del triennio di imputazione; tale spostamento sarà irreversibile.

Potranno essere destinate al recupero le partecipazioni registrate nella banca dati del Co.Ge.A.P.S. e una volta spostate non verranno più conteggiate nel triennio in cui sono state originariamente acquisite o dal quale sono state già spostate.

𝗔𝗧𝗧𝗘𝗡𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 – Per spostare i crediti è necessario attendere il caricamento degli stessi da parte dei provider, i quali hanno 90 giorni di tempo (a partire dalla data di fine del corso) per comunicare i nominativi delle persone che hanno acquisito i crediti.

𝗡𝗕. La data di fine corso per un evento FAD è la data di fine validità del corso, 𝒔𝒐𝒍𝒊𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒖𝒏 𝒄𝒐𝒓𝒔𝒐 𝑭𝑨𝑫 𝒉𝒂 𝒍𝒂 𝒅𝒖𝒓𝒂𝒕𝒂 𝒅𝒊 𝒖𝒏 𝒂𝒏𝒏𝒐.





ECM: Le novità del triennio 2023-2025

  - Dal 1° Gennaio 2023 è ufficialmente iniziato il nuovo triennio di obbligo formativo (2023-2035) nel quale:

 - La prospettiva di controlli e sanzioni per chi non fosse in regola viene di fatto sostituita da un anno di proroga per l’acquisizione dei crediti ECM, con scadenza al 31 dicembre 2023;

 - I professionisti che hanno un quadro formativo in regola (consultabile nel sito Co.Ge.A.P.S) possono proseguire nella loro formazione per il triennio 2023-2025;

 - I professionisti che si fossero iscritti a corsi FAD, master e/o avessero acquistato Ebook con accreditamento ECM previsti per il 2023 possono procedere nella formazione;

Cosa era accaduto il 30 dicembre 2022

Sono passate alcune settimane da quando la notizia sul Decreto Milleproroghe riguardante l’obbligo formativo (e dunque l’acquisizione dei crediti ECM per il nuovo triennio 2023-2025) ha creato confusione tra le migliaia di professionisti sanitari in tutta Italia.

Medici, psicologi e psicoterapeuti, farmacisti, infermieri ed in sostanza tutti i professionisti sanitari si sono trovati in una condizione di confusione. I professionisti si sono improvvisamente ritrovati a dover fare i conti con una nuova realtà: se da una parte già ci si preparava ad affrontare un nuovo triennio di acquisizione crediti, dall’altra era fondamentale comprendere come potersi mettere in regola laddove, visti i mesi precedenti, si palesava la possibilità di una sanzione da parte di un eventuale organo di controllo.

Secondo la prima bozza pubblicata in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, il triennio (2020-202) si trasforma in un “quadriennio”, permettendo a tutti quei professionisti che non avessero acquisito i crediti ECM secondo le tempistiche una proroga di un anno, slittando di fatto la scadenza dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023. E tutti gli altri? In che modo i professionisti che hanno acquisito il numero necessario di crediti (e, in alcuni casi, ne hanno accumulato anche in misura maggiore) avrebbero potuto continuare la loro formazione? Quale sarebbero state inoltre le conseguenze per il lavoro di continuo aggiornamento da parte di enti e aziende che si impegnano per poter offrire sempre di più una formazione di qualità?

Il malcontento si è dunque prontamente palesato tra i vari forum, i blog e i gruppi social, sperando che, grazie alla riflessione e al confronto condiviso, fosse possibile trovare una quadra, perlomeno con la speranza di poter fare fronte comune rispetto ad una situazione che è stata definita come paradossale. Chi ipotizzava la possibilità di un anno sabbatico per chi fosse in regola, chi faceva già i conti con un obbligo formativo con maggiori crediti, e così via. Si è persino ipotizzato l’intervento della Commissione Nazionale per la Formazione Continua per definire i crediti formativi da maturare in seguito, come sancito dal DL del 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni.

Non sono tuttavia mancate le rassicurazioni da parte dei diversi Ordini professionali al fine di garantire quanto più possibile la chiarezza e la trasparenza delle informazioni e del supporto, in quanto il Decreto ha effettivamente gettato nella confusione tutto il mondo scientifico. È stato dunque necessario invitare tutti alla calma e alla cautela, poiché le informazioni ufficiali lasciavano fin troppo spazio agli arrovellamenti e alle ipotesi, nonché a sentimenti di frustrazione e amarezza.

Un’occasione di riflessione per l’ECM in Italia?

Non tutto viene per nuocere, però.

È stato anche il momento per riflettere su alcuni aspetti della formazione continua, un'opportunità per riflettere dello stato dell’arte dell’ECM in Italia. I professionisti sanitari e gli Ordini professionali hanno infatti potuto cogliere questo momento critico per fermarsi e analizzare il panorama che si è creato dopo anni dall’introduzione dell’obbligo formativo. Al di là della regolazione da parte del codice deontologico, infatti, la formazione continua è a tutti gli effetti la prova tangibile della qualità, dell’attenzione per la cura e la tutela di tutte quelle migliaia di persone che ogni giorno si rivolgono ai professionisti sanitari. È stata una occasione per comprendere a che punto fosse la proposta formativa, se fosse stata integrata con maggiore attenzione alle esigenze professionali, se fosse infine adeguata ai repentini cambiamenti che un evento come la pandemia da COVID-19 ha causato negli approcci, nei modelli di cura e nella comunicazione professionista-paziente.

Se in primo luogo la situazione poteva sembrare come caotica e incerta, il panorama sanitario ha saputo rispondere con modalità per così dire resilienti, ricalcolando il percorso allo scopo di ridefinire i criteri, non solo quantitativi, ma qualitativi della formazione continua, dimostrando come il tessuto fosse ancora compatto nonostante gli smottamenti istituzionali e i colpi di scena, i quali non sono mancati nemmeno in questi ultimi giorni.

La risoluzione sull’ECM dell’8 febbraio 2023 ed il chiarimento del Governo

È arrivata da poche ora la notizia tanto attesa: è stato finalmente approvato l’emendamento da parte delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio del Senato, con la firma del presidente Affari Sociali e Sanità Francesco Zaffini, che risponde alle domande di queste ultime settimane.

Se dapprima si ipotizzava un “quadriennio”, ora si riconferma un triennio (2020-2022) con un anno di proroga (con scadenza al 31 dicembre 2023) nel quale i professionisti potranno ancora recuperare i crediti ECM mancanti e mettersi in regola con l’obbligo formativo.

Per tutti gli altri professionisti che hanno già acquisito il numero necessario di crediti ECM invece è ufficialmente iniziato il nuovo triennio (2023-2025) con decorrenza regolare dal 1° gennaio 2023.

L’emendamento sancisce una ulteriore novità: prevede infatti una proroga per il recupero dei crediti formativi obbligatori anche per i trienni precedenti (2014-2016 e 2017-2019). Come poterli recuperare? L’acquisizione e la certificazione verranno assolte attraverso i cosiddetti crediti compensativi, a seguito di un provvedimento della Commissione Nazionale della Formazione Continua.



domenica 1 gennaio 2023

Proroga dei termini per l’acquisizione dei crediti ECM (quadriennio 2020-2023)

 Il Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 (cosiddetto “Milleproroghe”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale, interviene anche in materia di formazione professionale continua con l’estensione di un anno (al 31 dicembre 2023) del termine per l’acquisizione dei crediti utili per completare il quadriennio ECM. Come si legge nel provvedimento, “All’articolo 5-bis del decreto-legge 29 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «triennio 2020-2022» sono sostituite dalle seguenti: «quadriennio 2020-2023».

Allo stesso modo – sulla base di quanto previsto dal medesimo articolo 5-bis – viene quindi estesa al 2023 l’esenzione di un terzo dei crediti formativi “per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3 che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19“.



venerdì 2 dicembre 2022

SCADENZA CORSI ECM PER GLI OPERATORI SANITARI

QUEST'ANNO E' L'ULTIMO DEL TRIENNIO FORMATIVO ECM (2020 - 2022) PER CUI TUTTI I CORSI ECM SCADRANNO IL 31 DICEMBRE.

SI CONSIGLIA PERTANTO DI INIZIARE I CORSI PER TEMPO E DI CONCLUDERLI IN ANTICIPO RISPETTO A TALE DATA.




giovedì 27 ottobre 2022

ECM: rispetto dell’obbligo formativo entro il 31 dicembre 2022.

Entro fine dicembre 2022 tutti i professionisti sanitari devono rispettare gli obblighi di acquisizione dei crediti formativi ECM per il triennio 2020-2022 (150 crediti nel triennio al netto di eventuali esenzioni come ad esempio quelle subentrate durante la pandemia con la legge 41/2020 in cui si prevede che per i sanitari impegnati nell’emergenza COVID i 50 crediti da acquisire nell’anno 2020 come quota annuale del fabbisogno dei 150 crediti relativi al triennio 2020-2022 si intendano in ogni caso maturati).

Chi non lo ha ancora fatto, potrà regolarizzare la propria posizione grazie anche ai molteplici corsi ECM FAD gratuiti ancora attivi pubblicati sul blog.

Si ricorda che i corsi in Fad asincrona frequentati durante l'anno 2022 che si concludono al 31/12/2022 verranno rendicontati entro marzo 2023, pertanto saranno visibili sul sito di CoGeAPS dal 2023. Fino ad allora, raccomandiamo di conservare gli attestati ECM e tenere il conto  dei crediti acquisiti.

I neo laureati iscritti per la prima volta all'Ordine nell'anno corrente sono esonerati per il 2022 dall'acquisizione dei crediti ECM.

Ogni professionista può visualizzare la propria posizione dal sito CoGeAPS (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie): https://application.cogeaps.it  accedendo con SPID/CIE. 



venerdì 29 luglio 2022

Bonus formazione Ecm, abbuono di un terzo dei crediti per triennio 2020-2022

A seguito dell’emanazione di alcuni provvedimenti sulla formazione obbligatoria degli operatori sanitari, resa difficoltosa per l’emergenza sanitaria Covid-19, la Commissione nazionale per la formazione continua (Cnfc) ha deliberato la riduzione automatica di un terzo dei crediti Ecm per il triennio 2020-2022. L’abbuono è destinato ai professionisti sanitari che hanno svolto la propria attività durante i mesi della pandemia, che potranno vedere il bonus applicato alla propria situazione formativa, entro il 31 luglio 2022, nell’area riservata del portale Cogeaps. «L’8 giugno 2022 – riporta l’Agenas in una nota – la Commissione nazionale per la formazione continua ha dato mandato al Cogeaps di procedere al riconoscimento del bonus Ecm di cui all’art. 5 bis D.l. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. In particolare, il Cogeaps, entro il 31 luglio 2022, procederà all’applicazione automatica della riduzione di un terzo dell’obbligo formativo individuale triennale 2020-2022 nei confronti di tutti i professionisti sanitari sottoposti all’attività di formazione continua in medicina».

I provvedimenti dal 2020 a oggi

Con l’arrivo dell’emergenza sanitaria e il grande impegno richiesto a tutti i professionisti sanitari, il decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020 n.41, aveva stabilito che «i 50 crediti da acquisire, per l’anno 2020, da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, attraverso l’attività di formazione continua in medicina (Ecm), che costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, si intendono già maturati da coloro che, in occasione dell’emergenza da Covid-19, abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale». Con il perdurare della pandemia, l’art. 5-bis del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n.77, aveva infine deliberato la riduzione di un terzo dei crediti previsti in tutto il triennio 2020-2022 per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018 n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività nel periodo dell’emergenza derivante dal Covid-19.

Ok alla riduzione anche dal ministero della Salute

La disposizione è stata infine approvata anche dal ministero della Salute, cui la Commissione nazionale per la formazione continua ha chiesto di verificare la possibilità di estendere la seconda norma sopra citata anche ai professionisti coinvolti nella prima. La Cnfc scrive infatti che la riduzione dei crediti è stata deliberata «considerata la richiesta di parere della Commissione nazionale, avanzata in data 13 maggio 2022 al ministero della Salute, circa l’interpretazione secondo la quale, in sede di riconoscimento del bonus Ecm ai professionisti sanitari che hanno prestato la propria attività durante il periodo emergenziale, si applica esclusivamente l’art. 5-bis del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 e non l’art. 6, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22». Il 20 maggio 2022 l’ufficio legislativo del ministero della Salute ha stabilito che «la seconda norma assorbe la prima, ampliando la categoria dei soggetti beneficiari dei crediti formativi da acquisire “figurativamente”, con l’esclusione di una qualsivoglia duplicazione dell’applicazione del beneficio in questione per i professionisti sanitari indicati nella prima norma».

https://it.guacci.it/bonus-formazione-ecm-abbuono-di-un-terzo-dei-crediti-per-triennio-2020-2022/




venerdì 3 gennaio 2020

Un anno per recuperare i crediti mancanti. Qualche chiarimento...

Il triennio formativo 2017-2019 diventa quadriennio. La Commissione nazionale Ecm ha infatti deciso di prorogare il triennio di un anno, consentendo l’acquisizione dei crediti formativi fino al 31 dicembre 2020. Un altro anno di tempo per mettersi in regola con l’obbligo dell’aggiornamento continuo, quindi, che tuttavia non fa slittare l’inizio del triennio 2020-2022: l'1 è comunque cominciato il nuovo periodo formativo, per il quale è previsto un obbligo pari a 150 crediti Ecm da acquisire tramite la frequenza di convegni, congressi e corsi, siano essi residenziali o a distanza (Fad).

Come si ricorderà, anche per il triennio formativo 2014-2016 fu adottata una proroga, in quel caso di tre anni, che faceva coincidere la fine del triennio 2014-2016 con quello 2017-2019. Quindi la proroga adottata qualche giorno fa si estende anche al triennio 2014-2016? Sebbene quest’ultimo non sia citato nel testo della delibera, dalla comunicazione che la FNOMCeO ha inviato nei giorni scorsi ai presidenti degli Ordini dei medici provinciali emerge che «per il triennio 2014-2016 ed il triennio 2017-2019 il recupero dei crediti mancanti sarà consentito fino al 31 dicembre 2020». Tutte le professioni sanitarie, quindi, hanno ancora tempo anche per regolare la situazione formativa relativa al triennio che sarebbe dovuto terminare esattamente tre anni fa.

La principale motivazione che ha spinto la Commissione a spostare la fine del triennio è il sovraccarico di richieste arrivate al Co.Ge.A.P.S. (il Consorzio che gestisce le posizioni anagrafiche dei crediti Ecm) a causa dell’iscrizione al portale degli oltre 200mila nuovi professionisti sanitari riconosciuti dalla legge 3/2018. Richieste tanto numerose da provocare l’allungamento delle tempistiche di aggiornamento dello status formativo dei professionisti.
A causa di queste difficoltà, allora, è risultato impossibile far coincidere la scadenza formale del triennio formativo prevista per il 31 dicembre 2019 con «l’effettiva presenza in banca dati di tutti i dati effettivamente maturati dai professionisti». La Commissione ha quindi concesso un anno di tempo al Co.Ge.A.P.S., che nel frattempo costituirà un team operativo specializzato, per registrare tutti i crediti maturati dai professionisti.
Anno che coincide con il periodo in cui l’intero sistema Ecm verrà riformato e valorizzato con il fine di «elevare la qualità degli eventi formativi per migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali degli operatori sanitari, con l’obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale».
I professionisti non in regola con l’obbligo formativo hanno quindi un anno di tempo per recuperare i crediti mancanti. Ma a coloro che approfitteranno della proroga «non si applicano le riduzioni previste dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario al paragrafo 1.1, punti 1 e 2».
Le riduzioni citate nella delibera prevedono uno sconto pari a 30 crediti per i professionisti che nel triennio 2014-2016 avevano maturato tra i 121 e i 150 crediti e pari a 15 crediti per coloro che ne avevano maturati tra 80 e 120. Se tali riduzioni non possono essere applicate, allora, i medici e i professionisti sanitari che non hanno completato l’obbligo entro il 31 dicembre 2019 dovranno seguire un numero maggiore di corsi.
In altre parole, ad un professionista che nel triennio 2014-2016 ha acquisito 100 crediti, nel triennio 2017-2019 sarebbero stati sufficienti 135 crediti (al netto di ulteriori riduzioni) per essere in regola con l’obbligo. Se, tuttavia, al 31 dicembre 2019 ha acquisito meno di 135 crediti, ha ora un anno di tempo per raggiungere non più un totale di 135 crediti, ma di 150. Perde quindi il ‘premio’ ottenuto per aver acquisito un numero considerevole di crediti nel triennio precedente.
Va inoltre ricordato che il 1 gennaio è comunque iniziato il triennio 2020-2022, durante il quale andranno acquisiti 150 crediti – «fatte salve le decisioni della Commissione nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni» – distinti da quelli utilizzati per completare l’obbligo del triennio scorso. In questo anno, allora, si chiede ai professionisti di sanare la propria posizione formativa degli anni precedenti ma anche di iniziare a pensare al nuovo periodo formativo. Sarà quindi il professionista a decidere se destinare i crediti acquisiti nel corso di quest’anno ai trienni precedenti o al 2020-2022, spostandoli sul portale del Co.Ge.A.P.S.
La Commissione Ecm si è ad oggi mostrata comprensiva nei confronti dei professionisti che non completano i crediti. Ma «arriva il momento in cui i conti si devono fare», ha dichiarato a margine degli Stati generali della FNOMCeO Roberto Stella, coordinatore dell’area strategica formazione della Federazione. «Inevitabilmente bisognerà tenere conto che le sanzioni ci sono e devono essere applicate – ha aggiunto -. Non possiamo continuare a pensare a proroghe o a dilazioni. Ci saranno persone che hanno diritto a esenzioni ma non lo sanno o che sono vicine al completamento dell’obbligo formativo, quindi analizzeremo le singole situazioni con buon senso e intelligenza. Ma dove si è mancato l’obbligo in modo palese, ahimè ci toccherà applicare le sanzioni che sono previste».

domenica 29 dicembre 2019

Delibera crediti obbligo formativo per il triennio 2020-2022

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 18 dicembre 2019, ha approvato la delibera inerente i crediti formativi per il triennio 2020-2022.
In riferimento a quanto previsto dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, par.3.7, lo spostamento dei crediti relativo al triennio formativo 2014-2016, acquisiti entro il 31 dicembre 2019, è consentito fino al 31 dicembre 2020.



sabato 23 novembre 2019

DELIBERA DELLA CNFC IN MATERIA DI CREDITI FORMATIVI ECM

Art. 1 (Obbligo formativo triennio 2017-2019) 
1. L’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 è pari a 150 crediti formativi fatte salve le decisioni della Commissione nazionale per la formazione continua in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
2. I professionisti che nel precedente triennio (2014-2016) hanno compilato e soddisfatto il proprio dossier formativo individuale hanno diritto alla riduzione di 15 crediti dell’obbligo formativo nel presente triennio formativo (Determina della CNFC del 10 ottobre 2014). 
3. I professionisti sanitari che nel precedente triennio (2014-2016) hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 121 e 150 hanno diritto alla riduzione di 30 crediti dell’obbligo formativo nel triennio 2017-2019. Coloro che hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 80 e 120 hanno diritto alla riduzione di 15 crediti. 

Art. 2 (Certificazione per il triennio 2017-2019) 
1. Il professionista sanitario può richiedere la seguente documentazione:
    a) Attestato di partecipazione al programma ECM;
    b) Certificato di completo soddisfacimento dell’obbligo formativo.
2. L’attestato di partecipazione al programma ECM contiene esclusivamente l’indicazione del numero di crediti conseguiti qualora gli stessi non soddisfino l’obbligo formativo nel triennio.
3. Il certificato sancisce il completo soddisfacimento dell’obbligo formativo nel triennio.
4. Solo i crediti ECM acquisiti nel rispetto delle norme e dei vincoli definiti dalla Commissione nazionale all’art. 4 della presente delibera, concorrono al conteggio dei crediti annuali e al completo soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.
5. I documenti di cui sopra (comma 1 del presente articolo) sono rilasciati da Ordini e Collegi professionali per quanto riguarda gli esercenti professioni sanitarie regolamentate e ordinate, dalle Associazioni maggiormente rappresentative degli esercenti le professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate, per quanto riguarda gli iscritti alle stesse, dalla Commissione nazionale per la formazione continua per i professionisti che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate e non sono iscritti alle Associazioni ora citate.

Art. 3 (Regole applicative) 
1. I crediti acquisiti durante i periodi di esenzioni ed esoneri non vengono conteggiati per il soddisfacimento del fabbisogno formativo e non vengono conteggiati all’interno del Dossier Formativo. 
2. Il professionista sanitario, tramite formazione erogata da provider accreditati, deve acquisire in qualità di discente almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni. I crediti acquisiti tramite autoformazione non possono superare il 10% del fabbisogno formativo triennale. 
3. Il professionista sanitario non può acquisire crediti in qualità di reclutato dalle Aziende sponsor oltre il limite di 1/3 del proprio fabbisogno formativo triennale eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni.

Art. 4 (Docente, tutor/relatore di formazione organizzata da Provider) 
1. Fermo restando i criteri di attribuzione dei crediti, ciascun docente/tutor/relatore non può acquisire più di 50 crediti per un singolo evento.
2. Al fine di evitare che per uno stesso evento i crediti vengano calcolati due volte nel caso in cui un soggetto rivesta contemporaneamente più ruoli (docente/tutor/relatore e discente), è vietata l’attribuzione di crediti per più ruoli all’interno dello stesso evento. In tal caso nel rapporto dell’evento il nominativo del professionista sanitario può comparire una sola volta con i crediti o di docente/tutor/relatore o di discente, lasciando al professionista la relativa scelta.
3. I crediti saranno, invece, sommati solo nel caso in cui il professionista sanitario partecipi in qualità sia di docente/relatore che di tutor, in tal caso i crediti dovranno essere rapportati con il ruolo di 'docente', rispettando comunque il limite dei 50 crediti a partecipazione.
4. Nel caso di una sessione svolta in co-docenza, vale a dire nel caso in cui in una sessione i docenti siano due o più di due e gli interventi vengono svolti simultaneamente, si applica il criterio generale di attribuzione di due crediti l’ora per ogni singolo co-docente. Affinché i crediti possano essere erogati, la durata minima di una sessione per singolo docente, deve essere di almeno mezz’ora (in tal caso ad ogni singolo co-docente viene attribuito 1 credito).
5. Il professionista sanitario che nello stesso anno partecipa a più edizioni dello stesso evento con ruoli diversi (in qualità di docente/tutor/relatore in un’edizione e in un'altra come discente), può acquisire i crediti per entrambi i ruoli, per una sola volta; il provider, nel caso il professionista sanitario partecipi come discente a un corso di cui era stato docente, dovrà inserire un nuovo programma in quanto non  dovrà più comparire il nome del professionista sanitario nel ruolo di docente/tutor/relatore.

Art. 5 (Eventi di formazione ECM) 
1. Con riferimento al triennio formativo 2017-2019 tutti gli eventi formativi dovranno concludersi entro il triennio formativo in cui vengono inseriti. L’evento formativo non può durare più 12 mesi ad esclusione delle “Attività di ricerca” che possono durare fino a 24 mesi, sempre entro il limite di conclusione del triennio formativo.

Art. 6 (Norme finali) 
1. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente delibera si rimanda agli atti deliberativi adottati dalla Commissione nazionale per la formazione continua e alla normativa disponibile sul sito ECM/Age.Na.S. in materia di attribuzione e calcolo dei crediti.

Link: https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Delibera_crediti_triennio_2017-2019.pdf

Risultati immagini per ecm

mercoledì 20 novembre 2019

Cogeaps – Come trasferire i crediti ecm nel triennio precedente


Come approfondito nell’ articolo relativo al Recupero dei crediti ECM, triennio 2014-16 la  CNFC (Commissione nazionale per la formazione continua) concede ai professionisti che non hanno completato il proprio obbligo formativo del triennio 2014-2016 di porne rimedio entro il 2019. La procedura per trasferire i crediti Ecm è molto semplice. E’ sufficiente collegarsi al sito del Cogeaps (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie) e seguire i seguenti passi:



  • ACCEDERE NELLA SEZIONE "DETTAGLI PROFESSIONISTA" E SELEZIONARE IL TRIENNIO 2014-2016


    Cliccare su link spostamento crediti nella barra gialla

    Cliccare su spostamento crediti

  • CLICCARE SU SPOSTA IN CORRISPONDENZA DELL’ EVENTO CHE SI DESIDERA TRASFERIRE AL PRECEDENTE TRIENNIO


    Ricorda: I crediti ecm verranno spostati per il loro intero valore, dunque non solo nella misura eventualmente necessaria a sanare l’obbligo del triennio, e tale operazione non sarà reversibile.

    Dettagli professionista

  • CLICCARE SU INVIA


    Confermare lo spostamento cliccando su invia

  • VERIFICARE I CREDITI ECM SPOSTATI


    Dopo lo spostamento, si potranno verificare i crediti trasferiti nella sezione “PARTECIPAZIONI ECM’

E’ importante ricordare che


  • la formazione ECM acquisita nel 2017 – 2019 può essere ‘spostata’ per sanare situazioni di debito formativo del triennio 2014-2016
  • I crediti del 2017 – 2019 spostati al 2014-2016 non saranno più conteggiati nel triennio in cui sono stati acquisiti quindi, in seguito allo spostamento, non saranno più visibili nel 2017-2019 (triennio di acquisizione) ma saranno visibili nel 2014-2016 (triennio di destinazione)
  • I crediti del 2017 – 2019 spostati al 2014-2016 seguiranno le norme applicative del triennio di destinazione
  • Per avvalersi della facoltà concessa dalla proroga, il professionista dovrà eseguire ‘concretamente’ lo spostamento dei crediti acquisiti nel 2017 – 2019, tramite la seguente procedura
  • Il recupero non avviene automaticamente, è il professionista che decide di spostare i crediti
  • I crediti verranno spostati per il loro intero valore, dunque non solo nella misura eventualmente necessaria a sanare l’obbligo del triennio, e tale operazione non sarà reversibile
  • Le operazioni di spostamento dei crediti conseguiti nel 2017 – 2019 a recupero del triennio 2014-2016 possono essere eseguite entro e non oltre il 31 dicembre 2019

Inoltre


Se il totale dei crediti spostati non corrisponde alla somma dei crediti riconosciuti ciò potrebbe dipendere dal fatto che per alcune tipologie di formazione (tutoraggi, autoformazione, crediti estero, partecipante reclutato etc.) sono previsti dei ‘tetti’ di acquisizione, superati i quali, i crediti, pur presenti nel 2017 (e magari spostati al triennio precedente), non sono utili ai fini della certificazione.
Un esempio pratico
se nel triennio 2014-2016 è stato maturato il massimo dei crediti con attività di tutoraggio individuale sarebbe inutile spostare crediti da tutoraggio del 2017 – 2019 perché questi non sarebbero validi ai fini della certificazione (oppure riconosciuti parzialmente perché nel 2014-2016 sono stati acquisiti crediti con la stessa tipologia).
Lo stesso ragionamento è valido per le docenze, per la formazione all’estero, autoformazione, ecc.