sabato 23 novembre 2019

DELIBERA DELLA CNFC IN MATERIA DI CREDITI FORMATIVI ECM

Art. 1 (Obbligo formativo triennio 2017-2019) 
1. L’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 è pari a 150 crediti formativi fatte salve le decisioni della Commissione nazionale per la formazione continua in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
2. I professionisti che nel precedente triennio (2014-2016) hanno compilato e soddisfatto il proprio dossier formativo individuale hanno diritto alla riduzione di 15 crediti dell’obbligo formativo nel presente triennio formativo (Determina della CNFC del 10 ottobre 2014). 
3. I professionisti sanitari che nel precedente triennio (2014-2016) hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 121 e 150 hanno diritto alla riduzione di 30 crediti dell’obbligo formativo nel triennio 2017-2019. Coloro che hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 80 e 120 hanno diritto alla riduzione di 15 crediti. 

Art. 2 (Certificazione per il triennio 2017-2019) 
1. Il professionista sanitario può richiedere la seguente documentazione:
    a) Attestato di partecipazione al programma ECM;
    b) Certificato di completo soddisfacimento dell’obbligo formativo.
2. L’attestato di partecipazione al programma ECM contiene esclusivamente l’indicazione del numero di crediti conseguiti qualora gli stessi non soddisfino l’obbligo formativo nel triennio.
3. Il certificato sancisce il completo soddisfacimento dell’obbligo formativo nel triennio.
4. Solo i crediti ECM acquisiti nel rispetto delle norme e dei vincoli definiti dalla Commissione nazionale all’art. 4 della presente delibera, concorrono al conteggio dei crediti annuali e al completo soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.
5. I documenti di cui sopra (comma 1 del presente articolo) sono rilasciati da Ordini e Collegi professionali per quanto riguarda gli esercenti professioni sanitarie regolamentate e ordinate, dalle Associazioni maggiormente rappresentative degli esercenti le professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate, per quanto riguarda gli iscritti alle stesse, dalla Commissione nazionale per la formazione continua per i professionisti che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate e non sono iscritti alle Associazioni ora citate.

Art. 3 (Regole applicative) 
1. I crediti acquisiti durante i periodi di esenzioni ed esoneri non vengono conteggiati per il soddisfacimento del fabbisogno formativo e non vengono conteggiati all’interno del Dossier Formativo. 
2. Il professionista sanitario, tramite formazione erogata da provider accreditati, deve acquisire in qualità di discente almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni. I crediti acquisiti tramite autoformazione non possono superare il 10% del fabbisogno formativo triennale. 
3. Il professionista sanitario non può acquisire crediti in qualità di reclutato dalle Aziende sponsor oltre il limite di 1/3 del proprio fabbisogno formativo triennale eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni.

Art. 4 (Docente, tutor/relatore di formazione organizzata da Provider) 
1. Fermo restando i criteri di attribuzione dei crediti, ciascun docente/tutor/relatore non può acquisire più di 50 crediti per un singolo evento.
2. Al fine di evitare che per uno stesso evento i crediti vengano calcolati due volte nel caso in cui un soggetto rivesta contemporaneamente più ruoli (docente/tutor/relatore e discente), è vietata l’attribuzione di crediti per più ruoli all’interno dello stesso evento. In tal caso nel rapporto dell’evento il nominativo del professionista sanitario può comparire una sola volta con i crediti o di docente/tutor/relatore o di discente, lasciando al professionista la relativa scelta.
3. I crediti saranno, invece, sommati solo nel caso in cui il professionista sanitario partecipi in qualità sia di docente/relatore che di tutor, in tal caso i crediti dovranno essere rapportati con il ruolo di 'docente', rispettando comunque il limite dei 50 crediti a partecipazione.
4. Nel caso di una sessione svolta in co-docenza, vale a dire nel caso in cui in una sessione i docenti siano due o più di due e gli interventi vengono svolti simultaneamente, si applica il criterio generale di attribuzione di due crediti l’ora per ogni singolo co-docente. Affinché i crediti possano essere erogati, la durata minima di una sessione per singolo docente, deve essere di almeno mezz’ora (in tal caso ad ogni singolo co-docente viene attribuito 1 credito).
5. Il professionista sanitario che nello stesso anno partecipa a più edizioni dello stesso evento con ruoli diversi (in qualità di docente/tutor/relatore in un’edizione e in un'altra come discente), può acquisire i crediti per entrambi i ruoli, per una sola volta; il provider, nel caso il professionista sanitario partecipi come discente a un corso di cui era stato docente, dovrà inserire un nuovo programma in quanto non  dovrà più comparire il nome del professionista sanitario nel ruolo di docente/tutor/relatore.

Art. 5 (Eventi di formazione ECM) 
1. Con riferimento al triennio formativo 2017-2019 tutti gli eventi formativi dovranno concludersi entro il triennio formativo in cui vengono inseriti. L’evento formativo non può durare più 12 mesi ad esclusione delle “Attività di ricerca” che possono durare fino a 24 mesi, sempre entro il limite di conclusione del triennio formativo.

Art. 6 (Norme finali) 
1. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente delibera si rimanda agli atti deliberativi adottati dalla Commissione nazionale per la formazione continua e alla normativa disponibile sul sito ECM/Age.Na.S. in materia di attribuzione e calcolo dei crediti.

Link: https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Delibera_crediti_triennio_2017-2019.pdf

Risultati immagini per ecm

mercoledì 20 novembre 2019

Cogeaps – Come trasferire i crediti ecm nel triennio precedente


Come approfondito nell’ articolo relativo al Recupero dei crediti ECM, triennio 2014-16 la  CNFC (Commissione nazionale per la formazione continua) concede ai professionisti che non hanno completato il proprio obbligo formativo del triennio 2014-2016 di porne rimedio entro il 2019. La procedura per trasferire i crediti Ecm è molto semplice. E’ sufficiente collegarsi al sito del Cogeaps (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie) e seguire i seguenti passi:



  • ACCEDERE NELLA SEZIONE "DETTAGLI PROFESSIONISTA" E SELEZIONARE IL TRIENNIO 2014-2016


    Cliccare su link spostamento crediti nella barra gialla

    Cliccare su spostamento crediti

  • CLICCARE SU SPOSTA IN CORRISPONDENZA DELL’ EVENTO CHE SI DESIDERA TRASFERIRE AL PRECEDENTE TRIENNIO


    Ricorda: I crediti ecm verranno spostati per il loro intero valore, dunque non solo nella misura eventualmente necessaria a sanare l’obbligo del triennio, e tale operazione non sarà reversibile.

    Dettagli professionista

  • CLICCARE SU INVIA


    Confermare lo spostamento cliccando su invia

  • VERIFICARE I CREDITI ECM SPOSTATI


    Dopo lo spostamento, si potranno verificare i crediti trasferiti nella sezione “PARTECIPAZIONI ECM

E’ importante ricordare che


  • la formazione ECM acquisita nel 2017 – 2019 può essere ‘spostata’ per sanare situazioni di debito formativo del triennio 2014-2016
  • I crediti del 2017 – 2019 spostati al 2014-2016 non saranno più conteggiati nel triennio in cui sono stati acquisiti quindi, in seguito allo spostamento, non saranno più visibili nel 2017-2019 (triennio di acquisizione) ma saranno visibili nel 2014-2016 (triennio di destinazione)
  • I crediti del 2017 – 2019 spostati al 2014-2016 seguiranno le norme applicative del triennio di destinazione
  • Per avvalersi della facoltà concessa dalla proroga, il professionista dovrà eseguire ‘concretamente’ lo spostamento dei crediti acquisiti nel 2017 – 2019, tramite la seguente procedura
  • Il recupero non avviene automaticamente, è il professionista che decide di spostare i crediti
  • I crediti verranno spostati per il loro intero valore, dunque non solo nella misura eventualmente necessaria a sanare l’obbligo del triennio, e tale operazione non sarà reversibile
  • Le operazioni di spostamento dei crediti conseguiti nel 2017 – 2019 a recupero del triennio 2014-2016 possono essere eseguite entro e non oltre il 31 dicembre 2019

Inoltre


Se il totale dei crediti spostati non corrisponde alla somma dei crediti riconosciuti ciò potrebbe dipendere dal fatto che per alcune tipologie di formazione (tutoraggi, autoformazione, crediti estero, partecipante reclutato etc.) sono previsti dei ‘tetti’ di acquisizione, superati i quali, i crediti, pur presenti nel 2017 (e magari spostati al triennio precedente), non sono utili ai fini della certificazione.
Un esempio pratico
se nel triennio 2014-2016 è stato maturato il massimo dei crediti con attività di tutoraggio individuale sarebbe inutile spostare crediti da tutoraggio del 2017 – 2019 perché questi non sarebbero validi ai fini della certificazione (oppure riconosciuti parzialmente perché nel 2014-2016 sono stati acquisiti crediti con la stessa tipologia).
Lo stesso ragionamento è valido per le docenze, per la formazione all’estero, autoformazione, ecc.

lunedì 11 novembre 2019

FORMAZIONE ECM: QUANTI CREDITI ECM SI POSSONO FARE ONLINE, OVVERO CON LA FAD?

Scopriamo insieme quanti crediti ECM si possono maturare tramite la formazione a distanza.

L'Educazione Continua in Medicina è un sistema nato nel 2002, per permettere ai professionisti della salute – e quindi medicii, infermieri, ma anche psicologi e tecnici di laboratorio - di mantenersi costantemente aggiornati, così da ampliare e arricchire le proprie competenze.
Questo va ovviamente a vantaggio dei pazienti, che possono contare su cure più sicure ed efficaci, e anche delle stesse strutture sanitarie pubbliche e private, che possono avere così la certezza di avere a che fare con professionisti preparati.
Nel corso del tempo il sistema dei crediti ECM si è evoluto: dopo i primi 10 anni di sperimentazione, durante i quali di fatto l'Educazione Continua in Medicina veniva fatta solamente attraverso corsi residenziali e convegni, sono stati introdotti i cosiddetti crediti ECM FAD, i quali possono dunque essere accumulati attraverso dei corsi FAD ECM online.
quanti crediti ECM si possono fare online, ovvero con la FAD
Si tratta di un'attività di formazione che, essendo fruibile attraverso dei dispositivi connesso alla rete – e quindi Pc, Mac, smartphone, tablet, e Kindle e altri ebook reader nel caso dei corsi ECM FAD attraverso ebook – può essere portata avanti in qualsiasi momento e in qualunque luogo, a discrezione del singolo professionista sanitario. In molti, però, si domandano quanti crediti ECM si possono fare online, e quindi attraverso la FAD. È una domanda legittima e importante, perché negli anni scorsi, effettivamente, esistevano dei precisi limiti per le varie tipologie formative. 
E ora?
Formazione ECM: quanti crediti ECM si possono fare online? Esiste un limite per i crediti maturati con la FAD (formazione a distanza)?
Per il triennio 2017-2019 la Commissione Nazionale ha eliminato tutti i limiti in percentuale tra le differenti tipologie formative. Non ha più senso, dunque, domandarsi quanti crediti ECM si possono fare online: è possibile accumulare il 100% dei crediti necessari attraverso delle attività ECM FAD.
Se infatti negli anni precedenti erano esistite delle percentuali massime per le attività formative residenziali (RES), per la formazione sul campo (FSC) e per la formazione a distanza (FAD, per l'appunto), le ultime delibere della Commissione Nazionale Formazione Continua hanno cancellato ogni paletto relativo alla tipologia, per lasciare totale libertà ai professionisti della salute.
Restano in vigore, invece, altre limitazioni. Per esempio, i medici, gli infermieri e gli altri professionisti sanitari sono obbligati ad assolvere in qualità di discente di eventi erogati da provider accreditati ECM una percentuale uguale o maggiore al 40% del fabbisogno triennale di crediti ECM.
A questo va poi aggiunto che nessuno può accumulare più di un terzo del proprio fabbisogno triennale obbligatorio attraverso la formazione reclutata.