giovedì 27 luglio 2017

Formazione ECM deducibile al 100%

Con la LEGGE 22 maggio 2017, n. 81 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato" il governo ha stabilito che le spese per iscrizioni, viaggi, vitto e alloggio relative a corsi di aggiornamento professionale (master inclusi) sono ora deducibili al 100% nella dichiarazione dei redditi (con un limite di spesa di 10.000 euro per i costi di iscrizione e di 5.000 euro per le altre spese).
Il vantaggio fiscale è però destinato solo ai liberi professionisti.
Di seguito lo stralcio dell'articolo di legge a riguardo:
Art. 9.
Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente
1. All’articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà».
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017

venerdì 21 luglio 2017

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sabato 1 luglio 2017

Riepilogo corsi ECM FAD gratuiti attivi rivolti a tutte le professioni

PREVENZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO DA PUNTURE ACCIDENTALI - 7 crediti

http://corsiecmfadgratuititutteleprofessioni.blogspot.it/2017/05/prevenzione-del-rischio-biologico-da.html

MANUALE ONLINE RISONANZA MAGNETICA CARDIACA - 5 crediti

http://corsiecmfadgratuititutteleprofessioni.blogspot.it/2017/04/manuale-online-risonanza-magnetica.html

METODOLOGIA DELLA RICERCA CLINICA NELLE AZIENDE SANITARIE - 2 EDIZIONE - 28,5 crediti

http://corsiecmfadgratuititutteleprofessioni.blogspot.it/2017/04/metodologia-della-ricerca-clinica-nelle.html

LE INFEZIONI URINARIE - 8 crediti

http://corsiecmfadgratuititutteleprofessioni.blogspot.it/2017/03/le-infezioni-urinarie.html

RICONOSCERE UNA MALATTIA RARA - 14 crediti

http://corsiecmfadgratuititutteleprofessioni.blogspot.it/2017/03/riconoscere-una-malattia-rara.html

LA RICERCA CLINICA CONDOTTA IN GOOD CLINICAL PRACTICE APPROFONDIMENTI E APPLICAZIONE DELLE NORMATIVE DI RIFERIMENTO CORSO BASE - 0.0 - 50 crediti

http://corsiecmfadgratuititutteleprofessioni.blogspot.it/2017/03/la-ricerca-clinica-condotta-in-good.html

LA RICERCA CLINICA CONDOTTA IN GOOD CLINICAL PRACTICE APPROFONDIMENTI E APPLICAZIONE DELLE NORMATIVE DI RIFERIMENTO CORSO BASE - 0.1 - 50 crediti

http://corsiecmfadgratuititutteleprofessioni.blogspot.it/2017/03/la-ricerca-clinica-condotta-in-good_2.html

TEMI DI GENETICA MEDICA - 8 crediti

http://corsiecmfadgratuititutteleprofessioni.blogspot.it/2017/02/temi-di-genetica-medica.html

Non Technical Skills per Professionisti Sanitari: un'introduzione - 5 crediti

http://corsiecmfadgratuititutteleprofessioni.blogspot.it/2017/02/non-technical-skills-per-professionisti.html


giovedì 20 aprile 2017

Novità Triennio Formativo 2017-2019

Per il triennio 2017-2019 possiamo individuare le novità più rilevanti nei seguenti punti: dossier formativo (DF), nuovo modo di conteggiare le riduzioni dell’obbligo formativo in base alla formazione fatta nel triennio precedente, maggior flessibilità, vengono aboliti i limiti annualicriteri per l’assegnazione dei crediti ECM.
  • Dossier Formativo
La prima novità rilevante è l’introduzione a regime del dossier formativo, sia nella sua forma individuale che nella sua forma di gruppo.
Il Dossier Formativo è uno strumento di programmazione, rendicontazione e verifica ad uso e a gestione del professionista che attraverso lo stesso Dossier Formativo autodetermina con libertà ed autonomia il proprio percorso di aggiornamento, tenuto conto degli obiettivi formativi nazionali e regionali.
Il Dossier Formativo dovrebbe dunque assicurare che il processo ECM non sia realizzato in modo estemporaneo ma contemperi i bisogni professionali del singolo con quelli generali dell’organizzazione e del sistema
Il Dossier Formativo valorizza il diritto/dovere del professionista della Sanità di acquisire crediti ECM su tematiche coerenti con il proprio lavoro, profilo professionale e posizione organizzativa.
I percorsi formativi dovranno essere coerenti con gli obiettivi specifici professionali e gli obiettivi derivanti dai Piani Sanitari Nazionali, regionali ed aziendali
Il Dossier Formativo è legato all’anagrafica dei professionisti sanitari italiani
La sua costruzione dovrà avvenire attraverso l’accesso al portale del CoGeAPS (Consorzio per la Gestione delle Anagrafiche delle Professioni Sanitarie) nell’area riservata con le proprie chiavi di accesso.
Il Dossier Formativo prevede quattro specifiche sezioni.
1. Anagrafica – contiene il profilo anagrafico con l’indicazione del profilo professionale, della collocazione lavorativa/posizione organizzativa e del curriculum dell’operatore.
2. Programmazione – indicante il fabbisogno formativo individuale definito in rapporto al profilo e alle aree di competenza dell’operatore e alle caratteristiche dell’attività clinico-assistenziale svolta.
3 – Realizzazione/Evidenze – riporta le evidenze relative all’attività di formazione effettuata (documentazione, crediti, tipologie di attività) e alle altre attività considerate rilevanti (docenza, tutoraggio, ricerca).
4 – Valutazione – riguarda la valutazione periodica da parte del singolo professionista, dell’Azienda, degli Ordini, Collegi, Associazioni etc.
Sulla base di un approccio che tenga conto della possibilità di rappresentare la multidimensionalità e la specificità delle professioni sanitarie, si è proposto un sistema semplificato, ma esaustivo, per classificare le competenze e le conseguenti attività formative a queste correlate, suddiviso in tre macro-aree
20/12/2016 – Delibera in tema di Dossier Formativo
  • Riduzioni dell’obbligo formativo per il triennio 2017/2019
Altro elemento che rappresenta un cambiamento rispetto al passato, riguarda la possibilità di avere una riduzione nel proprio obbligo formativo individuale in conseguenza del percorso formativo fatto nel triennio precedente

Il professionista in base ai crediti che è riuscito ad acquisire nel triennio precedente, può ottenere una riduzione del numero di crediti da ottenere nel nuovo triennio secondo il seguente schema:
Riduzione pari a 15 crediti nel triennio 2017-2019 per i professionisti che nel triennio 2014-2016 hanno completato il proprio Dossier Formativo Individuale, almeno per il 70% e almeno per 18 mesi.
Le riduzioni possibili nel triennio 2014/2016 erano suddivise in modo diverso, vedi schema seguente:
  •  Regole certificative – Vincoli sulle tipologie di Formazione ECM:
  • Almeno il 40% dell’obbligo formativo individuale acquisito come partecipante a eventi ECM
  • Autoformazione: massimo il 10% dell’obbligo formativo individuale
  • Formazione reclutata: massimo 1/3 dell’obbligo formativo individuale
Altro elemento di rilievo è che ciascun professionista dovrà fare almeno il 40% di formazione accreditata (provider) per il rimanente 60% ha la possibilità di utilizzare percorsi formativi scelti individualmente, quindi sostanzialmente facendo riferimento all’autoformazione quindi tutoraggi, pubblicazioni scientifiche, sostanzialmente quella tipologia di formazione che il professionista può individuare autonomamente a prescindere dai Provider
  • Abolito limiti minimi e massimi annuali  (non esistono più i limiti di minimo 25 e massimo 75 crediti per anno)
  • Esteso a tutti i professionisti la fruizione dell’autoformazione
  • Il professionista potrà gestire più autonomamente il suo percorso di aggiornamento attraverso il dossier formativo, sempre rispettando l’obbligo dei 150 nel triennio
  • Criteri per l’assegnazione dei crediti ECM
Le diverse possibili modalità di formazione/apprendimento utilizzabili sono state identificate nelle seguenti 11 tipologie:
  1. FORMAZIONE RESIDENZIALE CLASSICA (RES)
  2. CONVEGNI, CONGRESSI, SIMPOSI E CONFERENZE (RES)
  3. VIDEOCONFERENZA (RES)
  4. TRAINING INDIVIDUALIZZATO (FSC)
  5. GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC)
  6. ATTIVITA’ DI RICERCA (FSC)
  7. FAD CON STRUMENTI INFORMATICI / CARTACEI (FAD)
  8. E-LEARNING (FAD)
  9. FAD SINCRONA (FAD)
  10. FORMAZIONE BLENDED
  11. DOCENZA, TUTORING E ALTRO
Ad ognuna delle tipologie identificate corrispondono specifiche indicazioni per il calcolo dei crediti, la delibera  del 15/12/16 della Commissione Nazionale per la formazione continua ne definisce i criteri
15/12/2016 – Delibera per i “Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM”
Va sottolineato, tuttavia, che in alcune circostanze, e soprattutto nei progetti formativi più impegnativi, le diverse tipologie di formazione possono essere integrate tra loro, con
alternanza, ad esempio, di momenti di formazione residenziale, fasi di training, di ricerca, etc. Alcuni progetti, di fatto, non sono più classificabili come esclusivamente residenziali o di FSC o di FAD e, per questo, si usa il termine blended (sistema “misto”). In questi casi occorre scomporre il progetto nelle varie componenti e sommare i crediti attribuibili a ciascuna tipologia formativa.

giovedì 5 gennaio 2017

ECM: come funzionano proroga e nuovi controlli


ECM, parte la proroga: «Ma ora ci saranno più controlli e più valore alla certificazione»
Tempo fino al 31 dicembre 2017 per mettersi in regola, ma solo per chi ha conseguito il 50% del punteggio complessivo. Cestari (Cogeaps): «Ci sarà più attenzione da parte degli Ordini: la ratio è sensibilizzare la categoria al raggiungimento dell’obiettivo formativo, ormai requisito abilitante della professione»

«Posso presupporre che quest’anno ci sarà molta più attenzione per gli Ordini nel richiamare i professionisti che non hanno soddisfatto l’obbligo formativo avendo poi lo strumento del recupero. Credo sia questa la volontà della determina dalla Commissione». Matteo Cestari, direttore responsabile e amministrativo del Cogeaps (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie), spiega ai nostri microfoni la ratio che sta alla base della decisione della FNOMCeO di prorogare di un anno la scadenza del triennio formativo. Una proroga a cui si accompagnano anche maggiori controlli ed un valore sempre più marcato per la certificazione ECM, requisito fondamentale per carriera, scatti contributivi e impieghi. Sostanzialmente, dunque, niente più alibi per gli operatori sanitari rispetto l’obbligo formativo del programma di Educazione Continua in Medicina. Con la proroga (si potrà acquisire sino al 50% del punteggio complessivo e quindi 75 crediti al netto di riduzioni o esoneri) si apre dunque un nuovo corso per l’ECM.

Il nuovo orientamento era stato già anticipato nel convegno nazionale a Roma del mese scorso che aveva messo a confronto tutti i principali “attori” dell’ECM: Ministero della Salute, FNOMCeO, Agenas, Cogeaps Commissione Nazionale ECM, medici e provider. Tutti attorno allo stesso tavolo per fare il punto della situazione e valutare le prospettive dell’aggiornamento professionale alla luce delle novità legate al nuovo triennio 2017-2019.  Prima, però, chi non lo ha fatto dovrà sistemare i conti con quello passato, sfruttando la proroga di 12 mesi che scadrà dunque il 31 dicembre 2017.
«La proroga – spiega ancora Cestari – rispecchia uno schema molto simile a quello in uso per i Medici Competenti che per decreto (26 novembre 2015, in Gazzetta Ufficiale il 10 febbraio 2016, ndr) hanno la possibilità di recuperare l’anno successivo alla fine del triennio. I professionisti che non avranno soddisfatto l’obbligo formativo individuale all’interno del triennio, avranno la possibilità di avvalersi di partecipazioni sviluppate nel successivo anno, comunicando al proprio Ordine, Collegio o Associazione professionale, o direttamente sul portale del Cogeaps, che quei crediti devono valere come recupero di quelli del triennio precedente. È, inoltre, libera facoltà del professionista decidere se, e quale, di queste partecipazioni recuperare, perché la questione del recupero è una sua ragionevole facoltà. Posso presupporre che quest’anno ci sarà molta più attenzione per gli Ordini nel richiamare i professionisti che non hanno soddisfatto l’obbligo formativo avendo poi lo strumento del recupero, questa credo sia la volontà o la ratio della determina dalla Commissione».
Tra i medici che hanno ottenuto tutti i crediti del triennio 2014-2016 entro la scadenza del 31 dicembre serpeggia, però, un certo malumore per la disparità di trattamento a svantaggio dei più virtuosi.
«Non posso entrare nel merito perché è una decisione proprio della Commissione Nazionale – afferma ancora Cestari -, ma sicuramente si va a sensibilizzare dei professionisti al raggiungimento della certificazione che è sempre più uno strumento abilitante della professione, perché un problema simile c’è stato relativamente ai Medici Competenti tanto che, gli anni scorsi, il Ministero ha dovuto emettere dei decreti per delle proroghe. Io credo che sia propedeutico il raggiungimento di un alto, discreto numero di professionisti certificati per poter dare atto a successivi meccanismi di verifica più puntuale di quali siano quelli in regola».
Più verifiche dunque sia per premiare il merito di chi è in regola sia per valutare eventuali sanzioni, che secondo la Legge 148 restano demandate agli Ordini.
«I provvedimenti – risponde Cestari – derivano dalla Commissione e da altri organi che possono decidere su eventuali sanzioni o meno. Sulla carta potrebbero già esserci, sicuramente sempre nell’ottica di un equilibrio abilitante alla professione. Credo che potrebbe esserci, se non altro, maggiore attenzione da parte degli Ordini. Personalmente mi posso aspettare un passo successivo quando un certo numero di professionisti sarà conforme alle regole, potrebbero esserci altre iniziative ma non spetta certamente a me valutare o decidere, non ho gli strumenti, sono strettamente un tecnico».
La certificazione ECM è ormai comunque un requisito fondamentale non solo per una questione deontologica, ma anche per elementi decisivi della professione medica come la retribuzione, la carriera e per trovare il primo impiego. Il raggiungimento degli obiettivi posti dall’obbligo formativo determina, infatti, gli scatti contrattuali dopo 5 e 15 anni oltre alla selezione e la valutazione dei dirigenti di strutture complesse. Ma non solo. Chi non è in regola rischia, infatti, l’estromissione dall’Albodei Medici Competenti e di non poter ricoprire determinati incarichi in Enti pubblici e nel privato accreditato
«Nel caso dei Medici Competenti – commenta Cestari – essere in regola è indispensabile per l’esercizio della professione, come prevede la stessa legge istitutiva della formazione obbligatoria. Lo stesso vale, ad esempio, anche per i dipendenti delle strutture convenzionate. Ad ogni modo qualche altro intervento, teso a consolidare questo orientamento, potrebbe portare la certificazione a diventare un passo indispensabile per l’esercizio della professione. In tal caso diventa importante regolarizzare le posizioni».