venerdì 29 marzo 2019

venerdì 1 febbraio 2019

mercoledì 16 gennaio 2019

Online il video sul Dossier formativo ECM

“La formazione è un dovere, scegliere come farla è un diritto”. Con questo slogan si conclude il video sul dossier formativo ECM online per promuoverne la più ampia diffusione tra i professionisti sanitari. Uno strumento che consente al singolo professionista di creare un’agenda formativa personalizzata in base al proprio fabbisogno, nonché di essere parte di un percorso di gruppo che aiuti la crescita professionale in una logica di lavoro di squadra, coniugando bisogni professionali dell’individuo, esigenze del gruppo e necessità dell’organizzazione. Una “formazione di qualità e su misura” che consente di scegliere obiettivi specifici suddivisi per tre tipologie: obiettivi tecnico professionali, di processo e di sistema, andando incontro alle esigenze del singolo, del gruppo e del sistema salute.

Guarda il video al seguente link:
https://www.youtube.com/watch?v=h6Za9sk_PMA


domenica 2 dicembre 2018

Formazione ECM, c’è tempo fino al 2019 per mettersi in regola. La proposta di Lenzi (Area medica): «Rafforzare obbligo crediti in alcune discipline»

Delibera Agenas stabilisce che per il triennio 2014/2016 si potranno utilizzare i crediti maturati nel periodo 2017/2019. Il presidente del Comitato di Biosicurezza e Biotecnologie e membro della Commissione Nazionale ECM: «Dobbiamo insegnare a studiare e dobbiamo insegnare ad aggiornarsi costantemente. Oggi è cambiato tutto, quando mi sono laureato io non c’era nemmeno la Tac»

«L’aggiornamento ECM è fondamentale, oggi è cambiato tutto dal punto di vista tecnologico: quando mi sono laureato io, ad esempio, non c’erano nemmeno la tac e l’ecografia». Parola di Andrea Lenzi, presidente del Comitato di Biosicurezza e Biotecnologie della Presidenza del Consiglio e dell’Intercollegio di Area medica e membro della Commissione Nazionale ECM. Le sue parole arrivano proprio a pochi giorni dall’entrata in vigore della delibera Agenas che dà tempo fino alla fine del 2019 per mettersi in regola con il numero di crediti ECM obbligatori relativi al triennio precedente (2014-2016) e, per il nuovo triennio, aumenta la percentuale dei crediti acquisibili mediante autoformazione, che ora può coprire il 20% del fabbisogno e non più solo il 10%, come è stato fino ad ora.
La prima modifica riguarda, quindi, la possibilità «per tutti i professionisti sanitari che nel triennio 2014/2016 non abbiano soddisfatto l’obbligo formativo di completare il conseguimento» utilizzando i crediti maturati in tutto il triennio 2017/2019, considerando cioè tutta la formazione ECM effettuata fino al 31 dicembre 2019. Va sottolineato che «i crediti trasferiti al triennio 2014-16 non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo del triennio 2017/2019» e che «tale spostamento sarà irreversibile».
Dunque, c’è ancora tempo per mettersi in regola. Ed è importante farlo, come ricorda a Sanità Informazione Andrea Lenzi. «La formazione ECM è fondamentale. Io dico sempre che nei sei anni di Medicina sostanzialmente, oltre che nozioni molto importanti, dobbiamo insegnare a studiareperché quando uno si laurea in Medicina si hanno almeno 40 anni di professione davanti e francamente tutto quello che io avevo studiato 40 anni fa oggi è cambiato – spiega Lenzi -. Quando io mi sono laureato (non era il Giurassico inferiore) non c’era la TAC, non c’era l’ecografia, non c’era la risonanza magnetica nucleare. È cambiato tutto dal punto di vista tecnologico. Sono cambiate le condizioni sociali, abbiamo avuto una crisi finanziaria importantissima, abbiamo la medicina dei migranti. Tutte cose che a quell’epoca non c’erano».
Lenzi difende il sistema italiano della formazione continua anche se la mancanza di sanzioni ne attenua la portata: «Noi dobbiamo insegnare a studiare e dobbiamo insegnare ad aggiornarsi costantemente. Ora è chiaro che purtroppo, come in tutte le parti del mondo, se non c’è la sanzione non studi o quantomeno lo fa spontaneamente solo una percentuale limitata delle persone. Quindi l’ECM serve semplicemente per obbligare ad acquisire un numero di crediti annui che ti consentono di dimostrare che hai fatto aggiornamento. Le deroghe servono solo per riallineare il sistema. Devo dire che il sistema ECM in Italia obiettivamente è uno dei migliori sistemi dal punto di vista formativo».
Poi Lenzi lancia la sua proposta e propone di rendere obbligatori gli ECM in alcune specifiche discipline su cui è fondamentale che i medici siano sempre aggiornati: «Secondo me è doveroso identificare tre-quattro discipline ogni anno su cui gli ECM siano obbligatori: per esempio la medicina dei migranti, per esempio la medicina delle catastrofi. Immagino che uno che si sia specializzato in medicina legale non sappia necessariamente fare un massaggio cardiaco o decidere di spostare una persona con la vertebra fratturata. Penso poi anche alle questioni relative alle malattie infettive».
Per il triennio 2014/2016 si potranno utilizzare i crediti maturati nel periodo 2017/2019. Il presidente del Comitato di Biosicurezza e Biotecnologie della Presidenza del Consiglio e dell’Intercollegio di Area medica: «Dobbiamo insegnare a studiare e dobbiamo insegnare ad aggiornarsi costantemente. Oggi è cambiato tutto, quando mi sono laureato io non c’era nemmeno la Tac».

mercoledì 21 novembre 2018

Bonus crediti ECM

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha adottato una 

delibera in cui indica come tematiche
di interesse nazionale i vaccini e le strategie vaccinali e i relativi obiettivi formativi.
Il professionista sanitario ha diritto, per i crediti conseguiti
nel triennio 2017-2019 su vaccini e strategie vaccinali,
ad un bonus per il triennio formativo 2020-2022 fino
ad un massimo di 10 crediti.

Link 

giovedì 15 novembre 2018

Delibera sul recupero dei crediti e sull'autoformazione nel triennio 2017-2019 (del 27/09/2018)

l. Viene data la possibilità a tutti i professionisti sanitari che nel triennio 2014/2016 non abbiano soddisfatto l'obbligo formativo individuale triennale di completare il conseguimento dei crediti con formazione ECM svolta nel triennio 2017/2019, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. I crediti maturati entro il31 dicembre 2019, acquisiti quale recupero del debito formativo e trasferiti per competenza al triennio 2014-16, non saranno considerati ai fmi del soddisfacimento dell'obbligo del triennio 2017/2019. Il recupero dei crediti per il triennio 2014/2016 è una facoltà del professionista sanitario che, tramite l'accesso al portale COGEAPS, dovrà procedere allo spostamento della competenza dei crediti acquisiti. Tale facoltà può essere esercitata autonomamente dal professionista, attraverso la specifica procedura informatica da eseguire sul portale del COGEAPS. I crediti indicati quali recupero dell'obbligo formativo per il triennio 2014/2016 potranno essere spostati di competenza per l'intero valore della partecipazione e, agli stessi, verranno applicate le norme del triennio 2014/2016; tale spostamento sarà irreversibile. Potranno essere destinate al recupero le partecipazioni registrate nella banca dati del COGEAPS e una volta spostate non verranno più conteggiate nel triennio in cui sono state originariamente acquisite. Tutti i professionisti hanno facoltà di avvalersi del recupero dei crediti per il soddisfacimento dell'obbligo formativo del precedente triennio, fermi restando eventuali adempimenti normativi specifici previsti da normative di legge.

 2. La percentuale di crediti formativi acquisibili mediante auto formazione è aumentata dal l O al 20 per cento per il triennio 2017-2019.

3. Ogni anno il COGEAPS fornirà agli Ordini e alle Federazioni, un resoconto contenente l'obbligo formativo, i crediti formativi acquisiti nel triennio, quelli acquisiti nell'ultimo anno, nonché i crediti spostati di competenza dal triennio 2017-19 a quello 2014-16, dai singoli professionisti sanitari iscritti agli Ordini.

4. Ai fini di un ulteriore chiarimento rispetto a quanto riportato nell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 relativamente alla decorrenza dell'obbligo di formazione continua, si specifica che tale obbligo decorre, per i professionisti riguardo ai quali l'acquisizione del titolo abilitante (esame di stato) non è sufficiente per esercitare la professione, dal l o gennaio successivo al contestuale possesso del titolo abilitante necessario per l'esercizio dell'attività sanitaria ed alla successiva iscrizione ad un Ordine professionale. In tali casi si deve intendere, pertanto, che l'obbligo di formazione continua decorre dal l o gennaio successivo dalla data di prima iscrizione all'Ordine. Per le professioni il cui esercizio, antecedentemente alla Legge 3/2018, non era precedentemente subordinato all'iscrizione ad Ordini, Collegi o Associazioni, l'obbligo di formazione decorre comunque dal l o gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento abilitante e prosegue senza soluzione di continuità con l'iscrizione all'Ordine.

http://ape.agenas.it/documenti/normativa/Delibera_autoformazione_recupero_crediti_CNFC_27092018.pdf