lunedì 17 febbraio 2020

giovedì 13 febbraio 2020

lunedì 3 febbraio 2020

giovedì 30 gennaio 2020

Prevenzione e contrasto della violenza di genere attraverso le reti territoriali (seconda edizione)

Id Provider: 2224

Evento n° 283532

Data inizio: 29/01/2020
Data fine: 29/07/2020

Crediti assegnati: 32
Corso gratuito

ATTENZIONE! Il Corso è riservato al personale sanitario afferente ai Pronto Soccorso italiani e coinvolto nella prevenzione e il contrasto della violenza di genere.

https://www.eduiss.it/enrol/index.php?id=273



Introduzione al fenomeno dell'antibiotico resistenza e al suo contrasto

Id Provider: 2224


Data inizio: 29/01/2020
Data fine: 27/01/2021

Crediti assegnati: 20,8
Corso gratuito

https://www.eduiss.it/course/view.php?id=218

batteri

venerdì 3 gennaio 2020

Un anno per recuperare i crediti mancanti. Qualche chiarimento...

Il triennio formativo 2017-2019 diventa quadriennio. La Commissione nazionale Ecm ha infatti deciso di prorogare il triennio di un anno, consentendo l’acquisizione dei crediti formativi fino al 31 dicembre 2020. Un altro anno di tempo per mettersi in regola con l’obbligo dell’aggiornamento continuo, quindi, che tuttavia non fa slittare l’inizio del triennio 2020-2022: l'1 è comunque cominciato il nuovo periodo formativo, per il quale è previsto un obbligo pari a 150 crediti Ecm da acquisire tramite la frequenza di convegni, congressi e corsi, siano essi residenziali o a distanza (Fad).

Come si ricorderà, anche per il triennio formativo 2014-2016 fu adottata una proroga, in quel caso di tre anni, che faceva coincidere la fine del triennio 2014-2016 con quello 2017-2019. Quindi la proroga adottata qualche giorno fa si estende anche al triennio 2014-2016? Sebbene quest’ultimo non sia citato nel testo della delibera, dalla comunicazione che la FNOMCeO ha inviato nei giorni scorsi ai presidenti degli Ordini dei medici provinciali emerge che «per il triennio 2014-2016 ed il triennio 2017-2019 il recupero dei crediti mancanti sarà consentito fino al 31 dicembre 2020». Tutte le professioni sanitarie, quindi, hanno ancora tempo anche per regolare la situazione formativa relativa al triennio che sarebbe dovuto terminare esattamente tre anni fa.

La principale motivazione che ha spinto la Commissione a spostare la fine del triennio è il sovraccarico di richieste arrivate al Co.Ge.A.P.S. (il Consorzio che gestisce le posizioni anagrafiche dei crediti Ecm) a causa dell’iscrizione al portale degli oltre 200mila nuovi professionisti sanitari riconosciuti dalla legge 3/2018. Richieste tanto numerose da provocare l’allungamento delle tempistiche di aggiornamento dello status formativo dei professionisti.
A causa di queste difficoltà, allora, è risultato impossibile far coincidere la scadenza formale del triennio formativo prevista per il 31 dicembre 2019 con «l’effettiva presenza in banca dati di tutti i dati effettivamente maturati dai professionisti». La Commissione ha quindi concesso un anno di tempo al Co.Ge.A.P.S., che nel frattempo costituirà un team operativo specializzato, per registrare tutti i crediti maturati dai professionisti.
Anno che coincide con il periodo in cui l’intero sistema Ecm verrà riformato e valorizzato con il fine di «elevare la qualità degli eventi formativi per migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali degli operatori sanitari, con l’obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale».
I professionisti non in regola con l’obbligo formativo hanno quindi un anno di tempo per recuperare i crediti mancanti. Ma a coloro che approfitteranno della proroga «non si applicano le riduzioni previste dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario al paragrafo 1.1, punti 1 e 2».
Le riduzioni citate nella delibera prevedono uno sconto pari a 30 crediti per i professionisti che nel triennio 2014-2016 avevano maturato tra i 121 e i 150 crediti e pari a 15 crediti per coloro che ne avevano maturati tra 80 e 120. Se tali riduzioni non possono essere applicate, allora, i medici e i professionisti sanitari che non hanno completato l’obbligo entro il 31 dicembre 2019 dovranno seguire un numero maggiore di corsi.
In altre parole, ad un professionista che nel triennio 2014-2016 ha acquisito 100 crediti, nel triennio 2017-2019 sarebbero stati sufficienti 135 crediti (al netto di ulteriori riduzioni) per essere in regola con l’obbligo. Se, tuttavia, al 31 dicembre 2019 ha acquisito meno di 135 crediti, ha ora un anno di tempo per raggiungere non più un totale di 135 crediti, ma di 150. Perde quindi il ‘premio’ ottenuto per aver acquisito un numero considerevole di crediti nel triennio precedente.
Va inoltre ricordato che il 1 gennaio è comunque iniziato il triennio 2020-2022, durante il quale andranno acquisiti 150 crediti – «fatte salve le decisioni della Commissione nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni» – distinti da quelli utilizzati per completare l’obbligo del triennio scorso. In questo anno, allora, si chiede ai professionisti di sanare la propria posizione formativa degli anni precedenti ma anche di iniziare a pensare al nuovo periodo formativo. Sarà quindi il professionista a decidere se destinare i crediti acquisiti nel corso di quest’anno ai trienni precedenti o al 2020-2022, spostandoli sul portale del Co.Ge.A.P.S.
La Commissione Ecm si è ad oggi mostrata comprensiva nei confronti dei professionisti che non completano i crediti. Ma «arriva il momento in cui i conti si devono fare», ha dichiarato a margine degli Stati generali della FNOMCeO Roberto Stella, coordinatore dell’area strategica formazione della Federazione. «Inevitabilmente bisognerà tenere conto che le sanzioni ci sono e devono essere applicate – ha aggiunto -. Non possiamo continuare a pensare a proroghe o a dilazioni. Ci saranno persone che hanno diritto a esenzioni ma non lo sanno o che sono vicine al completamento dell’obbligo formativo, quindi analizzeremo le singole situazioni con buon senso e intelligenza. Ma dove si è mancato l’obbligo in modo palese, ahimè ci toccherà applicare le sanzioni che sono previste».

domenica 29 dicembre 2019

Delibera crediti obbligo formativo per il triennio 2020-2022

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 18 dicembre 2019, ha approvato la delibera inerente i crediti formativi per il triennio 2020-2022.
In riferimento a quanto previsto dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, par.3.7, lo spostamento dei crediti relativo al triennio formativo 2014-2016, acquisiti entro il 31 dicembre 2019, è consentito fino al 31 dicembre 2020.



sabato 23 novembre 2019

DELIBERA DELLA CNFC IN MATERIA DI CREDITI FORMATIVI ECM

Art. 1 (Obbligo formativo triennio 2017-2019) 
1. L’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 è pari a 150 crediti formativi fatte salve le decisioni della Commissione nazionale per la formazione continua in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
2. I professionisti che nel precedente triennio (2014-2016) hanno compilato e soddisfatto il proprio dossier formativo individuale hanno diritto alla riduzione di 15 crediti dell’obbligo formativo nel presente triennio formativo (Determina della CNFC del 10 ottobre 2014). 
3. I professionisti sanitari che nel precedente triennio (2014-2016) hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 121 e 150 hanno diritto alla riduzione di 30 crediti dell’obbligo formativo nel triennio 2017-2019. Coloro che hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 80 e 120 hanno diritto alla riduzione di 15 crediti. 

Art. 2 (Certificazione per il triennio 2017-2019) 
1. Il professionista sanitario può richiedere la seguente documentazione:
    a) Attestato di partecipazione al programma ECM;
    b) Certificato di completo soddisfacimento dell’obbligo formativo.
2. L’attestato di partecipazione al programma ECM contiene esclusivamente l’indicazione del numero di crediti conseguiti qualora gli stessi non soddisfino l’obbligo formativo nel triennio.
3. Il certificato sancisce il completo soddisfacimento dell’obbligo formativo nel triennio.
4. Solo i crediti ECM acquisiti nel rispetto delle norme e dei vincoli definiti dalla Commissione nazionale all’art. 4 della presente delibera, concorrono al conteggio dei crediti annuali e al completo soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.
5. I documenti di cui sopra (comma 1 del presente articolo) sono rilasciati da Ordini e Collegi professionali per quanto riguarda gli esercenti professioni sanitarie regolamentate e ordinate, dalle Associazioni maggiormente rappresentative degli esercenti le professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate, per quanto riguarda gli iscritti alle stesse, dalla Commissione nazionale per la formazione continua per i professionisti che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate e non sono iscritti alle Associazioni ora citate.

Art. 3 (Regole applicative) 
1. I crediti acquisiti durante i periodi di esenzioni ed esoneri non vengono conteggiati per il soddisfacimento del fabbisogno formativo e non vengono conteggiati all’interno del Dossier Formativo. 
2. Il professionista sanitario, tramite formazione erogata da provider accreditati, deve acquisire in qualità di discente almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni. I crediti acquisiti tramite autoformazione non possono superare il 10% del fabbisogno formativo triennale. 
3. Il professionista sanitario non può acquisire crediti in qualità di reclutato dalle Aziende sponsor oltre il limite di 1/3 del proprio fabbisogno formativo triennale eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni.

Art. 4 (Docente, tutor/relatore di formazione organizzata da Provider) 
1. Fermo restando i criteri di attribuzione dei crediti, ciascun docente/tutor/relatore non può acquisire più di 50 crediti per un singolo evento.
2. Al fine di evitare che per uno stesso evento i crediti vengano calcolati due volte nel caso in cui un soggetto rivesta contemporaneamente più ruoli (docente/tutor/relatore e discente), è vietata l’attribuzione di crediti per più ruoli all’interno dello stesso evento. In tal caso nel rapporto dell’evento il nominativo del professionista sanitario può comparire una sola volta con i crediti o di docente/tutor/relatore o di discente, lasciando al professionista la relativa scelta.
3. I crediti saranno, invece, sommati solo nel caso in cui il professionista sanitario partecipi in qualità sia di docente/relatore che di tutor, in tal caso i crediti dovranno essere rapportati con il ruolo di 'docente', rispettando comunque il limite dei 50 crediti a partecipazione.
4. Nel caso di una sessione svolta in co-docenza, vale a dire nel caso in cui in una sessione i docenti siano due o più di due e gli interventi vengono svolti simultaneamente, si applica il criterio generale di attribuzione di due crediti l’ora per ogni singolo co-docente. Affinché i crediti possano essere erogati, la durata minima di una sessione per singolo docente, deve essere di almeno mezz’ora (in tal caso ad ogni singolo co-docente viene attribuito 1 credito).
5. Il professionista sanitario che nello stesso anno partecipa a più edizioni dello stesso evento con ruoli diversi (in qualità di docente/tutor/relatore in un’edizione e in un'altra come discente), può acquisire i crediti per entrambi i ruoli, per una sola volta; il provider, nel caso il professionista sanitario partecipi come discente a un corso di cui era stato docente, dovrà inserire un nuovo programma in quanto non  dovrà più comparire il nome del professionista sanitario nel ruolo di docente/tutor/relatore.

Art. 5 (Eventi di formazione ECM) 
1. Con riferimento al triennio formativo 2017-2019 tutti gli eventi formativi dovranno concludersi entro il triennio formativo in cui vengono inseriti. L’evento formativo non può durare più 12 mesi ad esclusione delle “Attività di ricerca” che possono durare fino a 24 mesi, sempre entro il limite di conclusione del triennio formativo.

Art. 6 (Norme finali) 
1. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente delibera si rimanda agli atti deliberativi adottati dalla Commissione nazionale per la formazione continua e alla normativa disponibile sul sito ECM/Age.Na.S. in materia di attribuzione e calcolo dei crediti.

Link: https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Delibera_crediti_triennio_2017-2019.pdf

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