l. Viene data la possibilità a tutti i professionisti sanitari che nel triennio 2014/2016 non abbiano soddisfatto l'obbligo formativo individuale triennale di completare il conseguimento dei crediti con formazione ECM svolta nel triennio 2017/2019, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. I crediti maturati entro il31 dicembre 2019, acquisiti quale recupero del debito formativo e trasferiti per competenza al triennio 2014-16, non saranno considerati ai fmi del soddisfacimento dell'obbligo del triennio 2017/2019. Il recupero dei crediti per il triennio 2014/2016 è una facoltà del professionista sanitario che, tramite l'accesso al portale COGEAPS, dovrà procedere allo spostamento della competenza dei crediti acquisiti. Tale facoltà può essere esercitata autonomamente dal professionista, attraverso la specifica procedura informatica da eseguire sul portale del COGEAPS. I crediti indicati quali recupero dell'obbligo formativo per il triennio 2014/2016 potranno essere spostati di competenza per l'intero valore della partecipazione e, agli stessi, verranno applicate le norme del triennio 2014/2016; tale spostamento sarà irreversibile. Potranno essere destinate al recupero le partecipazioni registrate nella banca dati del COGEAPS e una volta spostate non verranno più conteggiate nel triennio in cui sono state originariamente acquisite. Tutti i professionisti hanno facoltà di avvalersi del recupero dei crediti per il soddisfacimento dell'obbligo formativo del precedente triennio, fermi restando eventuali adempimenti normativi specifici previsti da normative di legge.
2. La percentuale di crediti formativi acquisibili mediante auto formazione è aumentata dal l O al 20 per cento per il triennio 2017-2019.
3. Ogni anno il COGEAPS fornirà agli Ordini e alle Federazioni, un resoconto contenente l'obbligo formativo, i crediti formativi acquisiti nel triennio, quelli acquisiti nell'ultimo anno, nonché i crediti spostati di competenza dal triennio 2017-19 a quello 2014-16, dai singoli professionisti sanitari iscritti agli Ordini.
4. Ai fini di un ulteriore chiarimento rispetto a quanto riportato nell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 relativamente alla decorrenza dell'obbligo di formazione continua, si specifica che tale obbligo decorre, per i professionisti riguardo ai quali l'acquisizione del titolo abilitante (esame di stato) non è sufficiente per esercitare la professione, dal l o gennaio successivo al contestuale possesso del titolo abilitante necessario per l'esercizio dell'attività sanitaria ed alla successiva iscrizione ad un Ordine professionale. In tali casi si deve intendere, pertanto, che l'obbligo di formazione continua decorre dal l o gennaio successivo dalla data di prima iscrizione all'Ordine. Per le professioni il cui esercizio, antecedentemente alla Legge 3/2018, non era precedentemente subordinato all'iscrizione ad Ordini, Collegi o Associazioni, l'obbligo di formazione decorre comunque dal l o gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento abilitante e prosegue senza soluzione di continuità con l'iscrizione all'Ordine.
http://ape.agenas.it/documenti/normativa/Delibera_autoformazione_recupero_crediti_CNFC_27092018.pdf
In questo blog vengono pubblicati tutti i corsi ECM FAD gratuiti fruibili da tutte le professioni; quindi ogni corso segnalato potrà essere eseguito da tutti coloro che hanno l'obbligo di acquisire i crediti ECM. BLOG sempre in aggiornamento!!!
giovedì 15 novembre 2018
DELIBERA DELLA CNFC IN MATERIA DI CREDITI FORMATIVI ECM
Art. 1 (Obbligo formativo triennio 2017-2019)
1. L’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 è pari a 150 crediti formativi fatte salve le decisioni della Commissione nazionale per la formazione continua in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
2. I professionisti che nel precedente triennio (2014-2016) hanno compilato e soddisfatto il proprio dossier formativo individuale hanno diritto alla riduzione di 15 crediti dell’obbligo formativo nel presente triennio formativo (Determina della CNFC del 10 ottobre 2014).
3. I professionisti sanitari che nel precedente triennio (2014-2016) hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 121 e 150 hanno diritto alla riduzione di 30 crediti dell’obbligo formativo nel triennio 2017-2019. Coloro che hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 80 e 120 hanno diritto alla riduzione di 15 crediti.
Art. 2 (Certificazione per il triennio 2017-2019)
1. Il professionista sanitario può richiedere la seguente documentazione: a) Attestato di partecipazione al programma ECM; b) Certificato di completo soddisfacimento dell’obbligo formativo.
2. L’attestato di partecipazione al programma ECM contiene esclusivamente l’indicazione del numero di crediti conseguiti qualora gli stessi non soddisfino l’obbligo formativo nel triennio.
3. Il certificato sancisce il completo soddisfacimento dell’obbligo formativo nel triennio.
4. Solo i crediti ECM acquisiti nel rispetto delle norme e dei vincoli definiti dalla Commissione nazionale all’art. 4 della presente delibera, concorrono al conteggio dei crediti annuali e al completo soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.
5. I documenti di cui sopra (comma 1 del presente articolo) sono rilasciati da Ordini e Collegi professionali per quanto riguarda gli esercenti professioni sanitarie regolamentate e ordinate, dalle Associazioni maggiormente rappresentative degli esercenti le professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate, per quanto riguarda gli iscritti alle stesse, dalla Commissione nazionale per la formazione continua per i professionisti che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate e non sono iscritti alle Associazioni ora citate.
Art. 3 (Regole applicative)
1. I crediti acquisiti durante i periodi di esenzioni ed esoneri non vengono conteggiati per il soddisfacimento del fabbisogno formativo e non vengono conteggiati all’interno del Dossier Formativo.
2. Il professionista sanitario, tramite formazione erogata da provider accreditati, deve acquisire in qualità di discente almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni. I crediti acquisiti tramite autoformazione non possono superare il 10% del fabbisogno formativo triennale.
3. Il professionista sanitario non può acquisire crediti in qualità di reclutato dalle Aziende sponsor oltre il limite di 1/3 del proprio fabbisogno formativo triennale eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni.
Art. 4 (Docente, tutor/relatore di formazione organizzata da Provider)
1. Fermo restando i criteri di attribuzione dei crediti, ciascun docente/tutor/relatore non può acquisire più di 50 crediti per un singolo evento.
2. Al fine di evitare che per uno stesso evento i crediti vengano calcolati due volte nel caso in cui un soggetto rivesta contemporaneamente più ruoli (docente/tutor/relatore e discente), è vietata l’attribuzione di crediti per più ruoli all’interno dello stesso evento. In tal caso nel rapporto dell’evento il nominativo del professionista sanitario può comparire una sola volta con i crediti o di docente/tutor/relatore o di discente, lasciando al professionista la relativa scelta.
3. I crediti saranno, invece, sommati solo nel caso in cui il professionista sanitario partecipi in qualità sia di docente/relatore che di tutor, in tal caso i crediti dovranno essere rapportati con il ruolo di 'docente', rispettando comunque il limite dei 50 crediti a partecipazione.
4. Nel caso di una sessione svolta in co-docenza, vale a dire nel caso in cui in una sessione i docenti siano due o più di due e gli interventi vengono svolti simultaneamente, si applica il criterio generale di attribuzione di due crediti l’ora per ogni singolo co-docente. Affinché i crediti possano essere erogati, la durata minima di una sessione per singolo docente, deve essere di almeno mezz’ora (in tal caso ad ogni singolo co-docente viene attribuito 1 credito).
5. Il professionista sanitario che nello stesso anno partecipa a più edizioni dello stesso evento con ruoli diversi (in qualità di docente/tutor/relatore in un’edizione e in un'altra come discente), può acquisire i crediti per entrambi i ruoli, per una sola volta; il provider, nel caso il professionista sanitario partecipi come discente a un corso di cui era stato docente, dovrà inserire un nuovo programma in quanto non 3 dovrà più comparire il nome del professionista sanitario nel ruolo di docente/tutor/relatore.
Art. 5 (Eventi di formazione ECM)
1. Con riferimento al triennio formativo 2017-2019 tutti gli eventi formativi dovranno concludersi entro il triennio formativo in cui vengono inseriti. L’evento formativo non può durare più 12 mesi ad esclusione delle “Attività di ricerca” che possono durare fino a 24 mesi, sempre entro il limite di conclusione del triennio formativo.
Art. 6 (Norme finali)
1. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente delibera si rimanda agli atti deliberativi adottati dalla Commissione nazionale per la formazione continua e alla normativa disponibile sul sito ECM/Age.Na.S. in materia di attribuzione e calcolo dei crediti.
http://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_crediti_triennio_2017-2019.pdf
1. L’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 è pari a 150 crediti formativi fatte salve le decisioni della Commissione nazionale per la formazione continua in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
2. I professionisti che nel precedente triennio (2014-2016) hanno compilato e soddisfatto il proprio dossier formativo individuale hanno diritto alla riduzione di 15 crediti dell’obbligo formativo nel presente triennio formativo (Determina della CNFC del 10 ottobre 2014).
3. I professionisti sanitari che nel precedente triennio (2014-2016) hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 121 e 150 hanno diritto alla riduzione di 30 crediti dell’obbligo formativo nel triennio 2017-2019. Coloro che hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 80 e 120 hanno diritto alla riduzione di 15 crediti.
Art. 2 (Certificazione per il triennio 2017-2019)
1. Il professionista sanitario può richiedere la seguente documentazione: a) Attestato di partecipazione al programma ECM; b) Certificato di completo soddisfacimento dell’obbligo formativo.
2. L’attestato di partecipazione al programma ECM contiene esclusivamente l’indicazione del numero di crediti conseguiti qualora gli stessi non soddisfino l’obbligo formativo nel triennio.
3. Il certificato sancisce il completo soddisfacimento dell’obbligo formativo nel triennio.
4. Solo i crediti ECM acquisiti nel rispetto delle norme e dei vincoli definiti dalla Commissione nazionale all’art. 4 della presente delibera, concorrono al conteggio dei crediti annuali e al completo soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.
5. I documenti di cui sopra (comma 1 del presente articolo) sono rilasciati da Ordini e Collegi professionali per quanto riguarda gli esercenti professioni sanitarie regolamentate e ordinate, dalle Associazioni maggiormente rappresentative degli esercenti le professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate, per quanto riguarda gli iscritti alle stesse, dalla Commissione nazionale per la formazione continua per i professionisti che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate e non sono iscritti alle Associazioni ora citate.
Art. 3 (Regole applicative)
1. I crediti acquisiti durante i periodi di esenzioni ed esoneri non vengono conteggiati per il soddisfacimento del fabbisogno formativo e non vengono conteggiati all’interno del Dossier Formativo.
2. Il professionista sanitario, tramite formazione erogata da provider accreditati, deve acquisire in qualità di discente almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni. I crediti acquisiti tramite autoformazione non possono superare il 10% del fabbisogno formativo triennale.
3. Il professionista sanitario non può acquisire crediti in qualità di reclutato dalle Aziende sponsor oltre il limite di 1/3 del proprio fabbisogno formativo triennale eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni.
Art. 4 (Docente, tutor/relatore di formazione organizzata da Provider)
1. Fermo restando i criteri di attribuzione dei crediti, ciascun docente/tutor/relatore non può acquisire più di 50 crediti per un singolo evento.
2. Al fine di evitare che per uno stesso evento i crediti vengano calcolati due volte nel caso in cui un soggetto rivesta contemporaneamente più ruoli (docente/tutor/relatore e discente), è vietata l’attribuzione di crediti per più ruoli all’interno dello stesso evento. In tal caso nel rapporto dell’evento il nominativo del professionista sanitario può comparire una sola volta con i crediti o di docente/tutor/relatore o di discente, lasciando al professionista la relativa scelta.
3. I crediti saranno, invece, sommati solo nel caso in cui il professionista sanitario partecipi in qualità sia di docente/relatore che di tutor, in tal caso i crediti dovranno essere rapportati con il ruolo di 'docente', rispettando comunque il limite dei 50 crediti a partecipazione.
4. Nel caso di una sessione svolta in co-docenza, vale a dire nel caso in cui in una sessione i docenti siano due o più di due e gli interventi vengono svolti simultaneamente, si applica il criterio generale di attribuzione di due crediti l’ora per ogni singolo co-docente. Affinché i crediti possano essere erogati, la durata minima di una sessione per singolo docente, deve essere di almeno mezz’ora (in tal caso ad ogni singolo co-docente viene attribuito 1 credito).
5. Il professionista sanitario che nello stesso anno partecipa a più edizioni dello stesso evento con ruoli diversi (in qualità di docente/tutor/relatore in un’edizione e in un'altra come discente), può acquisire i crediti per entrambi i ruoli, per una sola volta; il provider, nel caso il professionista sanitario partecipi come discente a un corso di cui era stato docente, dovrà inserire un nuovo programma in quanto non 3 dovrà più comparire il nome del professionista sanitario nel ruolo di docente/tutor/relatore.
Art. 5 (Eventi di formazione ECM)
1. Con riferimento al triennio formativo 2017-2019 tutti gli eventi formativi dovranno concludersi entro il triennio formativo in cui vengono inseriti. L’evento formativo non può durare più 12 mesi ad esclusione delle “Attività di ricerca” che possono durare fino a 24 mesi, sempre entro il limite di conclusione del triennio formativo.
Art. 6 (Norme finali)
1. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente delibera si rimanda agli atti deliberativi adottati dalla Commissione nazionale per la formazione continua e alla normativa disponibile sul sito ECM/Age.Na.S. in materia di attribuzione e calcolo dei crediti.
http://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_crediti_triennio_2017-2019.pdf
mercoledì 25 aprile 2018
Bonus sui crediti ECM: come usufruirne per il triennio 2020-2022
E' possibile usufruire di un bonus sui crediti ECM valido per il triennio 2020-2022.La Commissione, nel corso della riunione del 14 dicembre u.s., ha ritenuto di indicare a tutti gli esercenti le professioni sanitarie l’opportunità di conseguire, per il triennio 2017-2019, un numero di crediti sui vaccini e le strategie vaccinali pari a 10 crediti.
Qual è il bonus previsto sui crediti ECM?Il professionista sanitario che svolgerà corsi sui vaccini avrà diritto, per i crediti conseguiti nel triennio 2017-2019 su questo tema, a un bonus sui crediti ECM, per il triennio formativo 2020-2022, pari al numero di crediti effettivamente conseguiti su tale tematica, fino ad un massimo di 10 crediti.
sabato 6 gennaio 2018
Riepilogo corsi ECM FAD gratuiti rivolti a tutte le professioni sanitarie ancora attivi - 2018
CORSO PER PROMOTORI DELLA SALUTE – LIVELLO 2
Data fine: 14/12/2018
https://corsiecmfadgratuititutteleprofessioni.blogspot.it/2017/11/corso-per-promotori-della-salute.htmlPRINCIPI GENERALI DELLA DONAZIONE E DEL TRAPIANTO
Data fine: 14/12/2018
https://corsiecmfadgratuititutteleprofessioni.blogspot.it/2017/11/principi-generali-della-donazione-e-del.htmlGli studi clinici osservazionali
Data fine: 09/03/2018
https://corsiecmfadgratuititutteleprofessioni.blogspot.it/2017/09/gli-studi-clinici-osservazionali.htmlLA PAROLA GUARISCE: LA RISORSA TEMPO-VISITA INVESTITA PER LA CONDIVISIONE E L’ALLEANZA TERAPEUTICA
Data fine: 14/09/2018
https://corsiecmfadgratuititutteleprofessioni.blogspot.it/2017/08/la-parola-guarisce-la-risorsa-tempo.htmlMETODOLOGIA DELLA RICERCA CLINICA NELLE AZIENDE SANITARIE - 2 EDIZIONE
Data fine: 31/03/2018
https://corsiecmfadgratuititutteleprofessioni.blogspot.it/2017/04/metodologia-della-ricerca-clinica-nelle.htmlLE INFEZIONI URINARIE
Data fine: 19/04/2018
https://corsiecmfadgratuititutteleprofessioni.blogspot.it/2017/03/le-infezioni-urinarie.htmlRICONOSCERE UNA MALATTIA RARA
Data fine: 14/04/2018
https://corsiecmfadgratuititutteleprofessioni.blogspot.it/2017/03/riconoscere-una-malattia-rara.htmlTEMI DI GENETICA MEDICA
Data fine: 14/03/2018
https://corsiecmfadgratuititutteleprofessioni.blogspot.it/2017/02/temi-di-genetica-medica.htmlNon Technical Skills per Professionisti Sanitari: un'introduzione
Data fine: 31/01/2018
https://corsiecmfadgratuititutteleprofessioni.blogspot.it/2017/02/non-technical-skills-per-professionisti.html
giovedì 27 luglio 2017
Formazione ECM deducibile al 100%
Con la LEGGE 22 maggio 2017, n. 81 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato" il governo ha stabilito che le spese per iscrizioni, viaggi, vitto e alloggio relative a corsi di aggiornamento professionale (master inclusi) sono ora deducibili al 100% nella dichiarazione dei redditi (con un limite di spesa di 10.000 euro per i costi di iscrizione e di 5.000 euro per le altre spese).
Il vantaggio fiscale è però destinato solo ai liberi professionisti.
Di seguito lo stralcio dell'articolo di legge a riguardo:
Art. 9.
Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente
1. All’articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà».
Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente
1. All’articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà».
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017
venerdì 21 luglio 2017
sabato 1 luglio 2017
Riepilogo corsi ECM FAD gratuiti attivi rivolti a tutte le professioni
PREVENZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO DA PUNTURE ACCIDENTALI - 7 crediti
http://corsiecmfadgratuititutteleprofessioni.blogspot.it/2017/05/prevenzione-del-rischio-biologico-da.htmlMANUALE ONLINE RISONANZA MAGNETICA CARDIACA - 5 crediti
http://corsiecmfadgratuititutteleprofessioni.blogspot.it/2017/04/manuale-online-risonanza-magnetica.htmlMETODOLOGIA DELLA RICERCA CLINICA NELLE AZIENDE SANITARIE - 2 EDIZIONE - 28,5 crediti
http://corsiecmfadgratuititutteleprofessioni.blogspot.it/2017/04/metodologia-della-ricerca-clinica-nelle.htmlLE INFEZIONI URINARIE - 8 crediti
http://corsiecmfadgratuititutteleprofessioni.blogspot.it/2017/03/le-infezioni-urinarie.htmlRICONOSCERE UNA MALATTIA RARA - 14 crediti
http://corsiecmfadgratuititutteleprofessioni.blogspot.it/2017/03/riconoscere-una-malattia-rara.htmlLA RICERCA CLINICA CONDOTTA IN GOOD CLINICAL PRACTICE APPROFONDIMENTI E APPLICAZIONE DELLE NORMATIVE DI RIFERIMENTO CORSO BASE - 0.0 - 50 crediti
http://corsiecmfadgratuititutteleprofessioni.blogspot.it/2017/03/la-ricerca-clinica-condotta-in-good.htmlLA RICERCA CLINICA CONDOTTA IN GOOD CLINICAL PRACTICE APPROFONDIMENTI E APPLICAZIONE DELLE NORMATIVE DI RIFERIMENTO CORSO BASE - 0.1 - 50 crediti
http://corsiecmfadgratuititutteleprofessioni.blogspot.it/2017/03/la-ricerca-clinica-condotta-in-good_2.htmlTEMI DI GENETICA MEDICA - 8 crediti
http://corsiecmfadgratuititutteleprofessioni.blogspot.it/2017/02/temi-di-genetica-medica.htmlNon Technical Skills per Professionisti Sanitari: un'introduzione - 5 crediti
http://corsiecmfadgratuititutteleprofessioni.blogspot.it/2017/02/non-technical-skills-per-professionisti.htmlgiovedì 20 aprile 2017
Novità Triennio Formativo 2017-2019
Per il triennio 2017-2019 possiamo individuare le novità più rilevanti nei seguenti punti: dossier formativo (DF), nuovo modo di conteggiare le riduzioni dell’obbligo formativo in base alla formazione fatta nel triennio precedente, maggior flessibilità, vengono aboliti i limiti annuali, criteri per l’assegnazione dei crediti ECM.
- Dossier Formativo
La prima novità rilevante è l’introduzione a regime del dossier formativo, sia nella sua forma individuale che nella sua forma di gruppo.
Il Dossier Formativo è uno strumento di programmazione, rendicontazione e verifica ad uso e a gestione del professionista che attraverso lo stesso Dossier Formativo autodetermina con libertà ed autonomia il proprio percorso di aggiornamento, tenuto conto degli obiettivi formativi nazionali e regionali.
Il Dossier Formativo dovrebbe dunque assicurare che il processo ECM non sia realizzato in modo estemporaneo ma contemperi i bisogni professionali del singolo con quelli generali dell’organizzazione e del sistema
Il Dossier Formativo valorizza il diritto/dovere del professionista della Sanità di acquisire crediti ECM su tematiche coerenti con il proprio lavoro, profilo professionale e posizione organizzativa.
I percorsi formativi dovranno essere coerenti con gli obiettivi specifici professionali e gli obiettivi derivanti dai Piani Sanitari Nazionali, regionali ed aziendali
Il Dossier Formativo è legato all’anagrafica dei professionisti sanitari italiani
La sua costruzione dovrà avvenire attraverso l’accesso al portale del CoGeAPS (Consorzio per la Gestione delle Anagrafiche delle Professioni Sanitarie) nell’area riservata con le proprie chiavi di accesso.
Il Dossier Formativo prevede quattro specifiche sezioni.
1. Anagrafica – contiene il profilo anagrafico con l’indicazione del profilo professionale, della collocazione lavorativa/posizione organizzativa e del curriculum dell’operatore.
2. Programmazione – indicante il fabbisogno formativo individuale definito in rapporto al profilo e alle aree di competenza dell’operatore e alle caratteristiche dell’attività clinico-assistenziale svolta.
3 – Realizzazione/Evidenze – riporta le evidenze relative all’attività di formazione effettuata (documentazione, crediti, tipologie di attività) e alle altre attività considerate rilevanti (docenza, tutoraggio, ricerca).
4 – Valutazione – riguarda la valutazione periodica da parte del singolo professionista, dell’Azienda, degli Ordini, Collegi, Associazioni etc.
Sulla base di un approccio che tenga conto della possibilità di rappresentare la multidimensionalità e la specificità delle professioni sanitarie, si è proposto un sistema semplificato, ma esaustivo, per classificare le competenze e le conseguenti attività formative a queste correlate, suddiviso in tre macro-aree
20/12/2016 – Delibera in tema di Dossier Formativo
Il Dossier Formativo è uno strumento di programmazione, rendicontazione e verifica ad uso e a gestione del professionista che attraverso lo stesso Dossier Formativo autodetermina con libertà ed autonomia il proprio percorso di aggiornamento, tenuto conto degli obiettivi formativi nazionali e regionali.
Il Dossier Formativo dovrebbe dunque assicurare che il processo ECM non sia realizzato in modo estemporaneo ma contemperi i bisogni professionali del singolo con quelli generali dell’organizzazione e del sistema
Il Dossier Formativo valorizza il diritto/dovere del professionista della Sanità di acquisire crediti ECM su tematiche coerenti con il proprio lavoro, profilo professionale e posizione organizzativa.
I percorsi formativi dovranno essere coerenti con gli obiettivi specifici professionali e gli obiettivi derivanti dai Piani Sanitari Nazionali, regionali ed aziendali
Il Dossier Formativo è legato all’anagrafica dei professionisti sanitari italiani
La sua costruzione dovrà avvenire attraverso l’accesso al portale del CoGeAPS (Consorzio per la Gestione delle Anagrafiche delle Professioni Sanitarie) nell’area riservata con le proprie chiavi di accesso.
Il Dossier Formativo prevede quattro specifiche sezioni.
1. Anagrafica – contiene il profilo anagrafico con l’indicazione del profilo professionale, della collocazione lavorativa/posizione organizzativa e del curriculum dell’operatore.
2. Programmazione – indicante il fabbisogno formativo individuale definito in rapporto al profilo e alle aree di competenza dell’operatore e alle caratteristiche dell’attività clinico-assistenziale svolta.
3 – Realizzazione/Evidenze – riporta le evidenze relative all’attività di formazione effettuata (documentazione, crediti, tipologie di attività) e alle altre attività considerate rilevanti (docenza, tutoraggio, ricerca).
4 – Valutazione – riguarda la valutazione periodica da parte del singolo professionista, dell’Azienda, degli Ordini, Collegi, Associazioni etc.
Sulla base di un approccio che tenga conto della possibilità di rappresentare la multidimensionalità e la specificità delle professioni sanitarie, si è proposto un sistema semplificato, ma esaustivo, per classificare le competenze e le conseguenti attività formative a queste correlate, suddiviso in tre macro-aree
20/12/2016 – Delibera in tema di Dossier Formativo
- Riduzioni dell’obbligo formativo per il triennio 2017/2019
Altro elemento che rappresenta un cambiamento rispetto al passato, riguarda la possibilità di avere una riduzione nel proprio obbligo formativo individuale in conseguenza del percorso formativo fatto nel triennio precedente
Il professionista in base ai crediti che è riuscito ad acquisire nel triennio precedente, può ottenere una riduzione del numero di crediti da ottenere nel nuovo triennio secondo il seguente schema:

Il professionista in base ai crediti che è riuscito ad acquisire nel triennio precedente, può ottenere una riduzione del numero di crediti da ottenere nel nuovo triennio secondo il seguente schema:

Riduzione pari a 15 crediti nel triennio 2017-2019 per i professionisti che nel triennio 2014-2016 hanno completato il proprio Dossier Formativo Individuale, almeno per il 70% e almeno per 18 mesi.
Le riduzioni possibili nel triennio 2014/2016 erano suddivise in modo diverso, vedi schema seguente:

- Regole certificative – Vincoli sulle tipologie di Formazione ECM:
- Almeno il 40% dell’obbligo formativo individuale acquisito come partecipante a eventi ECM
- Autoformazione: massimo il 10% dell’obbligo formativo individuale
- Formazione reclutata: massimo 1/3 dell’obbligo formativo individuale
Altro elemento di rilievo è che ciascun professionista dovrà fare almeno il 40% di formazione accreditata (provider) per il rimanente 60% ha la possibilità di utilizzare percorsi formativi scelti individualmente, quindi sostanzialmente facendo riferimento all’autoformazione quindi tutoraggi, pubblicazioni scientifiche, sostanzialmente quella tipologia di formazione che il professionista può individuare autonomamente a prescindere dai Provider
- Aboliti i limiti annuali
Con la decisione del 07/07/2016, la CNFC ha:
- Abolito limiti minimi e massimi annuali (non esistono più i limiti di minimo 25 e massimo 75 crediti per anno)
- Esteso a tutti i professionisti la fruizione dell’autoformazione
- Il professionista potrà gestire più autonomamente il suo percorso di aggiornamento attraverso il dossier formativo, sempre rispettando l’obbligo dei 150 nel triennio
- Criteri per l’assegnazione dei crediti ECM
Le diverse possibili modalità di formazione/apprendimento utilizzabili sono state identificate nelle seguenti 11 tipologie:
- FORMAZIONE RESIDENZIALE CLASSICA (RES)
- CONVEGNI, CONGRESSI, SIMPOSI E CONFERENZE (RES)
- VIDEOCONFERENZA (RES)
- TRAINING INDIVIDUALIZZATO (FSC)
- GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC)
- ATTIVITA’ DI RICERCA (FSC)
- FAD CON STRUMENTI INFORMATICI / CARTACEI (FAD)
- E-LEARNING (FAD)
- FAD SINCRONA (FAD)
- FORMAZIONE BLENDED
- DOCENZA, TUTORING E ALTRO
Ad ognuna delle tipologie identificate corrispondono specifiche indicazioni per il calcolo dei crediti, la delibera del 15/12/16 della Commissione Nazionale per la formazione continua ne definisce i criteri
15/12/2016 – Delibera per i “Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM”
Va sottolineato, tuttavia, che in alcune circostanze, e soprattutto nei progetti formativi più impegnativi, le diverse tipologie di formazione possono essere integrate tra loro, con
alternanza, ad esempio, di momenti di formazione residenziale, fasi di training, di ricerca, etc. Alcuni progetti, di fatto, non sono più classificabili come esclusivamente residenziali o di FSC o di FAD e, per questo, si usa il termine blended (sistema “misto”). In questi casi occorre scomporre il progetto nelle varie componenti e sommare i crediti attribuibili a ciascuna tipologia formativa.
15/12/2016 – Delibera per i “Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM”
Va sottolineato, tuttavia, che in alcune circostanze, e soprattutto nei progetti formativi più impegnativi, le diverse tipologie di formazione possono essere integrate tra loro, con
alternanza, ad esempio, di momenti di formazione residenziale, fasi di training, di ricerca, etc. Alcuni progetti, di fatto, non sono più classificabili come esclusivamente residenziali o di FSC o di FAD e, per questo, si usa il termine blended (sistema “misto”). In questi casi occorre scomporre il progetto nelle varie componenti e sommare i crediti attribuibili a ciascuna tipologia formativa.
giovedì 5 gennaio 2017
ECM: come funzionano proroga e nuovi controlli
| ECM, parte la proroga: «Ma ora ci saranno più controlli e più valore alla certificazione» | |
| Tempo fino al 31 dicembre 2017 per mettersi in regola, ma solo per chi ha conseguito il 50% del punteggio complessivo. Cestari (Cogeaps): «Ci sarà più attenzione da parte degli Ordini: la ratio è sensibilizzare la categoria al raggiungimento dell’obiettivo formativo, ormai requisito abilitante della professione» «Posso presupporre che quest’anno ci sarà molta più attenzione per gli Ordini nel richiamare i professionisti che non hanno soddisfatto l’obbligo formativo avendo poi lo strumento del recupero. Credo sia questa la volontà della determina dalla Commissione». Matteo Cestari, direttore responsabile e amministrativo del Cogeaps (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie), spiega ai nostri microfoni la ratio che sta alla base della decisione della FNOMCeO di prorogare di un anno la scadenza del triennio formativo. Una proroga a cui si accompagnano anche maggiori controlli ed un valore sempre più marcato per la certificazione ECM, requisito fondamentale per carriera, scatti contributivi e impieghi. Sostanzialmente, dunque, niente più alibi per gli operatori sanitari rispetto l’obbligo formativo del programma di Educazione Continua in Medicina. Con la proroga (si potrà acquisire sino al 50% del punteggio complessivo e quindi 75 crediti al netto di riduzioni o esoneri) si apre dunque un nuovo corso per l’ECM.
Il nuovo orientamento era stato già anticipato nel convegno nazionale a Roma del mese scorso che aveva messo a confronto tutti i principali “attori” dell’ECM: Ministero della Salute, FNOMCeO, Agenas, Cogeaps Commissione Nazionale ECM, medici e provider. Tutti attorno allo stesso tavolo per fare il punto della situazione e valutare le prospettive dell’aggiornamento professionale alla luce delle novità legate al nuovo triennio 2017-2019. Prima, però, chi non lo ha fatto dovrà sistemare i conti con quello passato, sfruttando la proroga di 12 mesi che scadrà dunque il 31 dicembre 2017.
«La proroga – spiega ancora Cestari – rispecchia uno schema molto simile a quello in uso per i Medici Competenti che per decreto (26 novembre 2015, in Gazzetta Ufficiale il 10 febbraio 2016, ndr) hanno la possibilità di recuperare l’anno successivo alla fine del triennio. I professionisti che non avranno soddisfatto l’obbligo formativo individuale all’interno del triennio, avranno la possibilità di avvalersi di partecipazioni sviluppate nel successivo anno, comunicando al proprio Ordine, Collegio o Associazione professionale, o direttamente sul portale del Cogeaps, che quei crediti devono valere come recupero di quelli del triennio precedente. È, inoltre, libera facoltà del professionista decidere se, e quale, di queste partecipazioni recuperare, perché la questione del recupero è una sua ragionevole facoltà. Posso presupporre che quest’anno ci sarà molta più attenzione per gli Ordini nel richiamare i professionisti che non hanno soddisfatto l’obbligo formativo avendo poi lo strumento del recupero, questa credo sia la volontà o la ratio della determina dalla Commissione».
Tra i medici che hanno ottenuto tutti i crediti del triennio 2014-2016 entro la scadenza del 31 dicembre serpeggia, però, un certo malumore per la disparità di trattamento a svantaggio dei più virtuosi.
«Non posso entrare nel merito perché è una decisione proprio della Commissione Nazionale – afferma ancora Cestari -, ma sicuramente si va a sensibilizzare dei professionisti al raggiungimento della certificazione che è sempre più uno strumento abilitante della professione, perché un problema simile c’è stato relativamente ai Medici Competenti tanto che, gli anni scorsi, il Ministero ha dovuto emettere dei decreti per delle proroghe. Io credo che sia propedeutico il raggiungimento di un alto, discreto numero di professionisti certificati per poter dare atto a successivi meccanismi di verifica più puntuale di quali siano quelli in regola».
Più verifiche dunque sia per premiare il merito di chi è in regola sia per valutare eventuali sanzioni, che secondo la Legge 148 restano demandate agli Ordini.
«I provvedimenti – risponde Cestari – derivano dalla Commissione e da altri organi che possono decidere su eventuali sanzioni o meno. Sulla carta potrebbero già esserci, sicuramente sempre nell’ottica di un equilibrio abilitante alla professione. Credo che potrebbe esserci, se non altro, maggiore attenzione da parte degli Ordini. Personalmente mi posso aspettare un passo successivo quando un certo numero di professionisti sarà conforme alle regole, potrebbero esserci altre iniziative ma non spetta certamente a me valutare o decidere, non ho gli strumenti, sono strettamente un tecnico».
La certificazione ECM è ormai comunque un requisito fondamentale non solo per una questione deontologica, ma anche per elementi decisivi della professione medica come la retribuzione, la carriera e per trovare il primo impiego. Il raggiungimento degli obiettivi posti dall’obbligo formativo determina, infatti, gli scatti contrattuali dopo 5 e 15 anni oltre alla selezione e la valutazione dei dirigenti di strutture complesse. Ma non solo. Chi non è in regola rischia, infatti, l’estromissione dall’Albodei Medici Competenti e di non poter ricoprire determinati incarichi in Enti pubblici e nel privato accreditato
«Nel caso dei Medici Competenti – commenta Cestari – essere in regola è indispensabile per l’esercizio della professione, come prevede la stessa legge istitutiva della formazione obbligatoria. Lo stesso vale, ad esempio, anche per i dipendenti delle strutture convenzionate. Ad ogni modo qualche altro intervento, teso a consolidare questo orientamento, potrebbe portare la certificazione a diventare un passo indispensabile per l’esercizio della professione. In tal caso diventa importante regolarizzare le posizioni».
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sabato 19 novembre 2016
Scadenza triennio formativo 2014-2016 - Riduzioni
Il 31/12/2016 scadranno i termini per l'acquisizione dei 150 crediti ECM per il triennio formativo 2014-2016.
Di seguito le riduzioni applicate in base al numero di crediti acquisiti nel triennio 2011-2013:
| Crediti nel triennio 2011-2013 | Fabbisogno triennale 2014-2016 | Fabbisogno annuale 2014-2016 |
| da 101 a 150 | 105 | da 17,5 a 52,5 |
| da 51 a 100 | 120 | da 20 a 60 |
| da 30 a 50 | 135 | da 22,5 a 67,5 |
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